La doppia conforme esclude il vizio di motivazione e l’interpretazione del contratto è insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9306 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La doppia conforme in punto di fatto, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta. L’interpretazione del contratto è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizio di motivazione incongrua o contraria a logica, con l’onere per il ricorrente di indicare i canoni rimasti in concreto inosservati e le lacune argomentative del ragionamento del giudice di merito. La mancata liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. e la valutazione del materiale indiziario in tema di perdita di chance costituiscono giudizi di fatto riservati al merito, non sindacabili in Cassazione se correttamente motivati.
Il Fatto
La società, quale mandataria di un’ATI, aveva stipulato con la committente un Accordo quadro per il rinnovo di condutture di contatto e infrastrutture ferroviarie, attuato mediante contratti applicativi. A seguito di contestazioni sull’esecuzione dei lavori, la società aveva iscritto tre riserve per mancata corresponsione di oneri di sicurezza, maggiori oneri per ritardato collaudo e oneri da prolungamento dell’Accordo quadro, chiedendo la condanna della committente al pagamento di tali importi.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, concernenti l’omesso esame di un fatto decisivo e la illogicità della motivazione. In primo luogo, ha escluso che ricorresse l’ipotesi in cui la “doppia conforme” non opera, ossia quando il giudice d’appello confermi la statuizione di primo grado sulla base di ragioni ostative di carattere processuale. Nella vicenda, la Corte territoriale aveva condiviso le osservazioni del primo giudice sull’infondatezza della riserva, assorbendo il motivo di tardività, fondandosi sui medesimi fatti già esaminati. La corrispondenza tra le due decisioni era palese, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori a rafforzamento della statuizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto un distinto profilo, i due motivi tendevano a ottenere una interpretazione degli accordi negoziali diversa da quella, plausibile, adottata dai giudici di merito. Essi avevano considerato che il corrispettivo d’appalto era stato indicato in modo complessivo, con la specificazione che una quota (il sette per cento) era destinata a oneri di sicurezza, circostanza che manifestava la volontà dei contraenti di considerarli inclusi nel corrispettivo. La ricorrente contrapponeva una diversa lettura delle clausole e delle voci tariffarie, senza dimostrare la violazione di specifici canoni ermeneutici né indicare le incongruenze del ragionamento del giudice, requisiti indispensabili per sindacare l’interpretazione del contratto in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla mancata liquidazione equitativa dei maggiori oneri assicurativi, è stato ritenuto infondato. La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato il diniego, osservando che dalla documentazione prodotta non era possibile desumere la riferibilità dell’importo richiesto ai soli contratti applicativi oggetto di lite. La società non aveva dimostrato l’impossibilità di una prova più precisa, né dedotto un rifiuto di collaborazione della compagnia assicuratrice, sicché non ricorrevano i presupposti per l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 1226 cod. civ., il cui mancato esercizio è insindacabile se motivato.
Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla voce delle spese generali amministrative, è stato giudicato inammissibile per l’equivoca formulazione delle allegazioni processuali. La società aveva prospettato la domanda in termini generici, riferendosi alla necessità di una “struttura ancorché minima”, e solo in chiusura del motivo aveva precisato di pretendere le spese generali amministrative, impedendo al giudice del gravame di percepire con chiarezza il devolutum e rendendo la questione nuova e, quindi, inammissibile.
Il quinto motivo, sulla violazione degli artt. 2727, 2729 e 1226 cod. civ. per il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, è stato dichiarato inammissibile. La valutazione delle presunzioni è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile solo in casi di contraddittorietà che qui non ricorrevano. La Corte territoriale aveva correttamente rilevato che la società non aveva indicato a quali gare non aveva potuto partecipare, rendendo impossibile la costruzione di un ragionamento presuntivo.
Il sesto motivo, concernente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per la mancata applicazione del principio di non contestazione, è stato ritenuto infondato. L’onere di specifica contestazione della parte costituita presuppone un’allegazione altrettanto puntuale della parte onerata. La società aveva formulato allegazioni generiche sulla non imputabilità del ritardo, limitandosi a negarlo in via astratta, sicché la committente non era tenuta a una contestazione specifica e la Corte d’appello aveva legittimamente inferito che le proroghe fossero state richieste per fattori riconducibili alla stessa appaltatrice.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso