Terzo condono e vincolo paesaggistico relativo: opere non sanabili (TAR Sicilia n. 2257 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici imposti prima della loro esecuzione, anche quando il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta. Il limite opera in modo ostativo indipendentemente dal carattere relativo del vincolo, cosicché la valutazione di compatibilità paesaggistica non residua alcuno spazio di apprezzamento discrezionale. Ne deriva che il diniego dell’autorità preposta non richiede l’esame puntuale della consistenza dell’opera, essendo l’esito vincolato dalla legge. La motivazione per relationem del provvedimento è ammissibile, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, purché siano indicati gli estremi dell’atto richiamato e questo sia acquisibile su richiesta dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un immobile nel Comune di Lipari, presentava in data 6 dicembre 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per lavori eseguiti in data anteriore al 31 marzo 2003. Trattandosi di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, con successive istanze chiedeva alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione. Con nota del 16 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR Sicilia.
Nelle more del giudizio il Comune di Lipari, sulla base del parere negativo, rigettava in via definitiva l’istanza di condono con provvedimento del 18 aprile 2023. Avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti. Il Comune non si costituiva in giudizio; si costituiva la Regione Siciliana.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta integralmente ricorso e motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, relativo alla notifica del parere al solo tecnico e alla mancata allegazione della circolare richiamata, il Collegio osserva che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il proprio tecnico e che, in ogni caso, la notifica ha raggiunto il suo scopo, essendo il provvedimento stato tempestivamente impugnato. La motivazione per relationem è ammissibile ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, non richiedendosi l’allegazione materiale dell’atto richiamato.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è infondato per il carattere vincolato del provvedimento. Richiamando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il Collegio esclude che irregolarità meramente formali possano inficiare un esito che non avrebbe potuto essere diverso.
Il nucleo della decisione è nel terzo motivo. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, sono sanabili le opere in aree vincolate solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa siciliana che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, chiarendo che l’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 rinvia all’art. 32 nella sua integralità. Su queste basi, il Collegio rileva che sull’area eoliana grava, sin dal 1966 e dal 1979, un vincolo confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001: il vincolo è dunque antecedente alle opere ed è ostativo alla regolarizzazione.
Il quarto motivo, sul silenzio-assenso ex art. 17 della legge reg. Sic. n. 4/2003, è infondato, riferendosi tale norma a fattispecie di condono diverse. Il quinto motivo, sulla disparità di trattamento, è respinto: trattandosi di attività vincolata, non residua alcun apprezzamento discrezionale. Infine, la presentazione di nuove istanze di sanatoria non incide sulla legittimità degli atti già emessi. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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