Obbligo di bonifica e trasmissibilità mortis causa agli eredi dell’inquinatore (TAR Piemonte n. 1582 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica di un sito contaminato è obbligo positivo e permanente, che si trasmette mortis causa agli eredi dell’autore dell’inquinamento, i quali subentrano in universum ius nella posizione del de cuius. Ai fini dell’individuazione dei responsabili, l’amministrazione procede secondo il criterio causale del più probabile che non, potendo fondarsi anche su prova presuntiva, ed è sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato risulti più probabile della sua negazione. Una volta forniti gli elementi indiziari, grava sul soggetto individuato l’onere della prova liberatoria, che non può esaurirsi nella generica prospettazione di una responsabilità di terzi. L’art. 242, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende le contaminazioni storiche, con la conseguenza che la condotta inquinante risalente nel tempo non esclude l’obbligo di bonifica ove il pericolo di aggravamento sia ancora attuale. L’accertamento del giudice civile sull’onere della prova non è vincolante per l’amministrazione preposta alla tutela ambientale.
Il Fatto
La vicenda riguarda la contaminazione dell’area della ex cava Carpice di Moncalieri, utilizzata negli anni Sessanta come discarica di rifiuti urbani e, dal 1967, come deposito di automobili danneggiate dall’alluvione di Firenze e, in seguito, di rifiuti di origine industriale. Nel 2003 A.R.P.A. Piemonte rilevò ingenti quantitativi di rifiuti interrati e una contaminazione del terreno e delle acque sotterranee.
Con provvedimento del 2015 la Provincia individuò quali responsabili i gestori della discarica degli anni Sessanta e la società proprietaria dell’area. I primi erano però deceduti. Dopo i giudizi conclusi con le sentenze di questo Tribunale e con la pronuncia del Consiglio di Stato, la Provincia riaprì l’istruttoria e, con la determinazione qui impugnata, individuò gli eredi dei gestori, attribuendo loro quote di responsabilità pari al 20% del totale, e diffidandoli alle procedure di bonifica. La società subentrata alla proprietaria ha chiesto l’annullamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina unitariamente le censure e le respinge tutte. Le pregresse sentenze — Tar Piemonte n. 717 del 2017 e Tar Piemonte n. 653 del 2020, confermate in appello — hanno definitivamente statuito che l’obbligo di bonifica incombe sulla società ricorrente e che, quanto ai corresponsabili, esso si è trasmesso mortis causa agli eredi Bordone e Ricca. All’amministrazione residua soltanto il potere di individuare la linea di successione, le eventuali accettazioni con beneficio d’inventario e le quote di responsabilità di ciascun erede.
La ricorrente deduce un’arbitraria suddivisione dei rifiuti tra urbani e industriali e l’impossibilità di distinguere l’origine dei conferimenti anteriori al 1967. Il Tribunale osserva che la perizia redatta su incarico del Tribunale di Torino e il piano di indagini integrative, pur divergenti nelle stime volumetriche, convergono nel senso della prevalenza quantitativa dei rifiuti industriali rispetto a quelli urbani. Il dato del 20% riferito ai rifiuti urbani trova adeguato riscontro nelle risultanze tecniche, e la differenza tra le stime complessive si spiega anche con la diversa ampiezza delle aree considerate.
Sul piano temporale, la Corte valorizza la durata delle rispettive condotte: quella dei gestori degli anni Sessanta è limitata a quattro anni, fino al 1968, mentre quella della società è durata oltre vent’anni, dall’acquisto nel 1967 sino alla vendita nel 1991. La perizia di parte depositata dalla ricorrente non sovverte le pregresse risultanze istruttorie, poiché non muove da nuove indagini ma costituisce una rielaborazione dei dati del piano di indagini integrative, i cui calcoli volumetrici sono espressamente qualificati come stime.
Il provvedimento è sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione compiuta. Il Tribunale richiama i principi consolidati: l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per risultati abnormi o manifestamente illogici; l’individuazione della responsabilità si basa sul criterio del più probabile che non, con possibilità di ricorrere alla prova per presunzioni; è infondata la violazione del principio “chi inquina paga”, poiché l’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende le contaminazioni storiche. La responsabilità dell’impresa, infine, va intesa in termini sostanziali, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2019. L’andamento del giudizio civile tra le società non rileva, essendo deciso secondo le regole proprie del processo civile, senza effetti vincolanti sull’attività amministrativa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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