Comunicazione di massa valida se i destinatari superano cinquanta, difetto di istruttoria insussistente se la rotatoria agevola l’accesso dei mezzi agricoli (TAR Puglia n. 266 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento espropriativo, la comunicazione di avvio del procedimento può essere effettuata mediante comunicazione di massa ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 quando i destinatari del procedimento ablatorio siano più di cinquanta, con pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale e regionale e indicazione delle aree interessate e degli intestatari catastali. L’eventuale irritualità della notificazione del decreto che vale come dichiarazione di pubblica utilità incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per ricorrere. La scelta localizzativa di un’opera pubblica costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per travisamento dei fatti, violazione di legge o eccesso di potere per palese e macroscopica irrazionalità. Non sussiste difetto di istruttoria quando la soluzione progettuale adottata, ancorché incidente sulla proprietà del ricorrente, sia giustificata da prevalenti ragioni di sicurezza della circolazione e di immissione dei mezzi agricoli.
Il Fatto
Le proprietarie di un fondo agricolo e la società agricola operante sul medesimo terreno impugnavano gli atti del procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione di una direttrice viaria litoranea, contestando la mancata comunicazione individuale dell’avvio del procedimento e la scelta localizzativa del tracciato.
I ricorrenti lamentavano, in particolare, la violazione dei principi del contraddittorio procedimentale e l’irragionevolezza del progetto, che avrebbe inciso sulle “teste” dei vigneti, anziché interessare i fondi incolti posti sul lato opposto della strada preesistente. A sostegno delle censure deducevano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e lo sviamento, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel respingere il ricorso, ha integralmente confermato la motivazione dell’ordinanza cautelare, ritenendo infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione aveva correttamente utilizzato la comunicazione di massa, ai sensi dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 16, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001, atteso che i destinatari del procedimento ablatorio superavano il numero di cinquanta, con pubblicazione dell’avviso su quotidiani a tiratura nazionale e regionale e con indicazione delle aree interessate e degli intestatari catastali.
Quanto alla dedotta irritualità della notificazione del decreto provinciale avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità, il Collegio ne ha escluso ogni effetto invalidante sul procedimento, precisando che tale eventuale vizio potrebbe incidere esclusivamente sulla decorrenza del termine per ricorrere, senza inficiare la legittimità degli atti adottati.
Il TAR ha poi ritenuto insussistenti i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di eccesso di potere per sviamento. Dall’istruttoria emergeva che la soluzione progettuale di sostituire l’incrocio a T esistente con una rotatoria a quattro rami, con un braccio secondario rientrante per qualche metro nella proprietà dei ricorrenti, era stata adottata per consentire ai mezzi agricoli uscenti dall’azienda di immettersi in condizioni di sicurezza nella strada di progetto e per eliminare i punti di conflitto tra veicoli. La scelta localizzativa, che incideva sui fondi dei ricorrenti per soli 9 metri, non appariva illogica né frutto di inadeguata istruttoria, essendo stata preferita a soluzioni alternative valutate e scartate per prevalenti ragioni di sicurezza del traffico veicolare.
La Corte ha infine ribadito che la scelta localizzativa di un’opera pubblica è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, doverosamente volta a contemperare plurimi e potenzialmente confliggenti interessi, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale è limitato al riscontro di ipotesi di travisamento dei fatti, violazione di legge o eccesso di potere nella forma della palese e macroscopica irrazionalità, nella specie insussistenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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