Terzo condono e vincolo paesaggistico relativo ostativo alla sanatoria in Sicilia (TAR Sicilia n. 2392 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria alla preesistenza del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. La l.r. Siciliana n. 15/2004 richiama integralmente la disciplina statale, sicché, caducata per illegittimità costituzionale la norma regionale di interpretazione autentica di cui all’art. 25-bis l.r. n. 16/2016, riacquista piena operatività il rinvio ai limiti sostanziali del terzo condono. Ne consegue che il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo assume carattere vincolato, senza che rilevino la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, l’affidamento o la buona fede del richiedente.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel territorio del Comune di Lipari, hanno presentato nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 per la trasformazione di una tettoia di ricovero auto in un corpo di fabbrica di 36 mq, ultimata nel gennaio 1992, con versamento di oblazione e oneri. Nel dicembre 2019 hanno chiesto alla Soprintendenza il rilascio del nulla osta paesaggistico.

Con nota del 15 febbraio 2023 la Soprintendenza ha rigettato la richiesta, sul rilievo che l’opera ricade in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico, in applicazione della circolare n. 2/2022, adottata in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. A seguito di tale diniego, il Comune ha respinto l’istanza di condono con successiva nota del 13 marzo 2023. I ricorrenti hanno impugnato entrambi i provvedimenti, articolando censure di difetto di motivazione, condonabilità dell’opera e omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il motivo introdotto con la memoria del 29 maggio 2026: ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a., i nuovi motivi sono ammessi solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di atti o documenti non conoscibili in precedenza, mentre la memoria difensiva ha funzione meramente illustrativa e non amplia il thema decidendum. Nella specie la censura non derivava da documenti acquisiti in corso di giudizio e risultava perciò tardiva.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito l’evoluzione della disciplina della tutela del paesaggio nel condono edilizio. Mentre l’art. 33 della l. n. 47/1985 considerava ostativo solo il vincolo di inedificabilità assoluta anteriore all’opera, l’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003 non riproduce la locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”, rendendo irrilevante la distinzione tra vincoli assoluti e relativi. Richiamando Cons. Stato n. 1664/2016 e Cons. Stato n. 10117/2024, il Collegio ha ribadito che non sono sanabili le opere che abbiano comportato nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata, ove il vincolo preesista all’opera e l’intervento sia non conforme agli strumenti urbanistici.

Il quadro non muta in ambito siciliano. La l.r. n. 15/2004, all’art. 24, ha recepito la disciplina statale nella sua integralità; la l.r. n. 19/2021 aveva introdotto una lettura estensiva, poi travolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha ricondotto le previsioni statali sui limiti massimi del condono tra le norme di grande riforma economico-sociale, limite esterno alla potestà legislativa primaria regionale. Caducata la norma di favore, è riacquistata piena operatività al rinvio ai limiti sostanziali. Ne deriva la legittimità della circolare n. 2/2022, che si limita a ribadire l’applicazione della normativa vigente, come confermato da C.G.A.R.S. n. 836/2023.

Applicando tali coordinate, il Collegio ha rilevato che l’opera è stata realizzata nel 1995, quando sull’area insisteva già il vincolo paesaggistico istituito con il D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966, confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001. L’anteriorità del vincolo e la riconducibilità dell’abuso alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, estranea al perimetro del condono, determinano il rigetto. Il parere dell’autorità di tutela è perciò atto vincolato, non richiedendosi alcuna valutazione sul concreto impatto, né assumendo rilievo la destinazione ad abitazione principale o l’affidamento. Il terzo motivo, relativo alle garanzie partecipative, è stato dequotato per l’assenza di apporti istruttori idonei a modificare l’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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