PM legittimato solo se ufficio presso tribunale decidente (Cass. pen. Sez. 3 n. 15955 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen., nel richiamare le regole di procedura di cui all’art. 311 cod. proc. pen., fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5, e non anche al comma 1, che consente il ricorso per cassazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto e/o chiesto la misura, in quanto la legittimazione ad impugnare spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio disponeva il sequestro preventivo di crediti d’imposta dedotti in dichiarazioni fiscali, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, integrata dalla presentazione di dichiarazioni con crediti inesistenti. Adito su istanza della società e del suo legale rappresentante, il Tribunale del Riesame di Varese annullava il decreto di sequestro, ritenendo non configurabile la fattispecie contestata in ragione della destinazione dei crediti a compensazione di imposte estranee a quelle previste dalla norma incriminatrice e della mancanza dei requisiti formali per l’acquisto dei crediti stessi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 74/2000 e il vizio di motivazione in ordine al dissequestro dei crediti. La difesa degli indagati eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente, rilevando come la giurisprudenza di legittimità sia costante e consolidata nell’affermare che l’art. 325 cod. proc. pen., non riproducendo il dettato dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., renda inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha chiesto o disposto la misura.
La Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione ad impugnare spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale in tema di impugnazioni del pubblico ministero. Ha precisato, inoltre, che il richiamo operato dall’art. 325 cod. proc. pen. alle regole di procedura dettate dall’art. 311 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente i commi 3, 4 e 5, con la conseguente esclusione del comma 1, che invece consente il ricorso anche al pubblico ministero che ha richiesto la misura.
Nel caso di specie, l’impugnazione del provvedimento del Tribunale del Riesame di Varese è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, soggetto non legittimato, in quanto l’ufficio requirente competente a ricorrere sarebbe stato quello presso il Tribunale di Varese, organo che ha emesso la decisione impugnata. Il difetto di legittimazione è stato pertanto ritenuto ragione di inammissibilità preliminare rispetto all’esame degli altri motivi di ricorso. La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il ricorso.
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Nota della Redazione
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