Rinvio pregiudiziale e competenza territoriale per i reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 9146 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la competenza per territorio si determina ai sensi dell’art. 18, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, che la radica nel luogo di accertamento del reato. Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. è ammissibile quando l’incertezza sulla competenza non sia fittizia o meramente esplorativa. La connessione con reati più gravi, idonea ad attrarre la competenza, deve risultare dagli atti e non può fondarsi su affermazioni assertive. Il mero dato della sede legale o del domicilio fiscale delle società non basta a individuare il luogo di consumazione dei reati tributari, potendo le fatture essere emesse e le dichiarazioni presentate altrove.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con ordinanza dell’11 ottobre 2024, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la decisione sulla competenza per territorio in un procedimento a carico di tre imputati, chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati come commessi in Roma.
I difensori di due imputati avevano eccepito l’incompetenza del Tribunale di Bolzano in favore di quello di Roma; il Pubblico ministero si era associato. La questione era stata sollevata osservando che il procedimento era stato instaurato in Bolzano quale luogo di accertamento dei fatti, senza considerare il locus commissi delicti e la connessione con altri reati più gravi, tra cui l’art. 416 cod. pen. e l’autoriciclaggio, ritenuti commessi in Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un rilievo preliminare: nel procedimento si procede esclusivamente per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche per gli altri reati considerati nell’ordinanza di rimessione. Il provvedimento richiama un rapporto di connessione con reati più gravi, ma tale connessione non è desumibile dall’ordinanza né dagli atti allegati, consistenti solo nella richiesta di rinvio a giudizio per plurimi reati, senza che ne sia chiarito il rapporto con quelli per cui si procede.
Ne deriva che l’incertezza sul criterio di determinazione della competenza risulta fondata su un presupposto processuale — l’esistenza di un rapporto di connessione — non desumibile dagli atti e neppure illustrato nell’ordinanza. Ciò nonostante, la Corte riconosce che il giudice remittente ha esaminato le alternative prospettate senza pervenire a una soluzione univoca, richiamando Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, per escludere che la questione sia fittizia o meramente esplorativa.
Nel merito, quanto esposto nell’ordinanza non consente di ravvisare elementi certi per attribuire la competenza a un giudice diverso da quello di accertamento dei reati, ai sensi dell’art. 18, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000. Quanto all’autoriciclaggio, l’affermazione secondo cui l’ordine di trasferimento delle somme sarebbe stato inviato dalle sedi di alcune società in Roma appare assertiva: il collegamento tra sede sociale e luogo di invio dell’ordine, disposto con mezzi informatici, è illogico, perché l’operazione non necessariamente proviene dalle sedi.
Analogo ragionamento vale per il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., il cui rapporto di connessione non è indicato: la sola sede in Roma di alcune società e la residenza di alcuni pretesi associati non provano che ivi si sia perfezionato il pactum sceleris, né che vi si svolgano ideazione e direzione del sodalizio.
Considerazioni sovrapponibili riguardano i reati fine, ritenuti commessi in Roma solo perché le società hanno ivi sede legale e domicilio fiscale, omettendo che le fatture per operazioni inesistenti non necessariamente sono emesse nel luogo della sede dell’emittente e che le dichiarazioni possono essere presentate altrove. In assenza di altri elementi, la competenza appartiene al Tribunale di Bolzano, quale luogo di accertamento di entrambi i reati, di pari gravità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 24-bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio