Bancarotta da operazioni dolose e distinzione dalla patrimoniale (Cass. pen. Sez. V n. 27091 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall. richiede che il dolo investa le operazioni prodromiche al dissesto, non l’evento fallimentare, che può essere non voluto. Il fallimento deve essere prevedibile in concreto, con valutazione ancorata agli elementi del caso, senza automatismi che dissimulino una responsabilità oggettiva. Le operazioni dolose si distinguono dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, integrata da atti di distrazione o dissipazione idonei a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dal nesso con il dissesto. Se il rimprovero si esaurisce nell’accollo alla società poi fallita di costi privi di interesse per la stessa, il giudice di merito deve valutare, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen., la riqualificazione nel diverso titolo patrimoniale. La nullità intermedia derivante dall’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello a uno dei difensori va eccepita, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di secondo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di un amministratore, di diritto e poi di fatto, per bancarotta fraudolenta documentale, da operazioni dolose e patrimoniale relative a una società dichiarata fallita nel marzo 2016. Il thema decidendum è stato progressivamente circoscritto: il primo giudice ha delimitato i fatti di condanna rispetto all’imputazione e la sentenza non è stata impugnata dal pubblico ministero; la Corte di appello ha ulteriormente ristretto le condotte.
Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la nullità dell’udienza di appello per omessa notifica al codifensore e alla parte civile, l’insussistenza delle operazioni dolose, quale strategia commerciale lecita, e il vizio di motivazione sulla bancarotta documentale, non ravvisabile nella fatturazione riepilogativa mensile. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile per tardività. L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno dei difensori integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che va eccepita entro la deliberazione della sentenza di secondo grado, con le conclusioni o con memoria. Poiché l’atto nullo precede l’instaurazione del giudizio di appello e la parte non assiste al suo compimento, non opera l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con i termini ridotti da esso previsti, ma il solo limite dell’art. 180 cod. proc. pen. L’omessa notifica alla parte civile non è deducibile dall’imputato, privo di interesse.
Sul secondo motivo, la censura alle sistematiche vendite sottocosto è aspecifica e non accede al giudizio di legittimità. È invece fondata, nei limiti precisati, la doglianza sull’esatta qualificazione giuridica della condotta dissipativa in favore della società neocostituita: l’accollo dei costi alla fallita, in assenza di qualsiasi interesse per la stessa, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a valutare la riqualificazione nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1, legge fall.
La Corte ricostruisce la fattispecie: l’art. 223 legge fall. estende agli organi societari i fatti puniti per l’imprenditore individuale e, al secondo comma n. 2, prevede il fallimento cagionato con dolo e quello da operazioni dolose. In questa seconda ipotesi il dolo sorregge i comportamenti prodromici, mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure eventuale; il dissesto deve essere solo prevedibile in concreto, con valorizzazione degli elementi specifici (cfr. Sez. 5 n. 24692 del 17.06.2025). La nozione di operazione evoca un pregiudizio discendente da una pluralità di atti coordinati, non dall’azione dannosa diretta (cfr. Sez. 5 n. 17690 del 18.02.2010; Sez. 5 n. 12945 del 25.02.2020).
Il terzo motivo è fondato. L’affermazione della Corte di appello, secondo cui le scritture contabili erano “mute” perché idonee a ostacolare l’individuazione della vendita sottocosto, è apodittica e sganciata dagli elementi costitutivi della bancarotta documentale generale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. Questa presuppone libri rinvenuti ed esaminati e si realizza con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità, per annotazione di dati falsi od omissione di dati veri, essendo sufficiente il dolo generico (cfr. Sez. 5 n. 5081 del 13.01.2020).
La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente alla bancarotta documentale e alle operazioni dolose riguardanti l’acquisto di merci, con rigetto nel resto e formazione del giudicato progressivo sul capo investito da motivo inammissibile.
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Nota della Redazione
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