Tetto retributivo e onnicomprensività nell’indennità di fine rapporto ARERA (TAR Lombardia n. 1634 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo retributivo di cui all’art. 13, comma 1, d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, si applica alla determinazione dell’indennità di fine rapporto spettante al personale delle Autorità di regolazione, senza distinguere tra periodi anteriori e successivi al 1° maggio 2014. In forza del principio di onnicomprensività della retribuzione, il tetto opera sul cumulo della retribuzione di riferimento e delle maggiorazioni convenzionali previste dagli accordi sindacali interni, poiché anche queste ultime hanno natura retributiva. È quindi legittimo il calcolo che applica il limite all’importo complessivo, senza escludere la componente convenzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dal 1998, veniva promosso alla carriera dirigenziale e successivamente collocato fuori ruolo per incarichi esterni, fino alla nomina a Presidente del collegio e al reingresso nei ruoli. Rassegnate le dimissioni con decorrenza dal 1° luglio 2019, l’Autorità gli comunicava un’indennità di fine rapporto di € 560.000 lordi, calcolata sulla retribuzione di riferimento ridotta al limite di € 240.000 annui e moltiplicata per 28 anni di anzianità convenzionale.

Dopo una richiesta di reinquadramento accolta “ora per allora” e una nuova istanza di ricalcolo, l’Autorità confermava l’importo. Il ricorrente proponeva allora ricorso davanti al TAR, articolando quattro ipotesi alternative di calcolo fondate sull’asserita necessità di valorizzare separatamente il periodo ante 2014 e di escludere le maggiorazioni convenzionali dal tetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, soprassiede alle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità e rigetta nel merito. La questione centrale è se il limite retributivo introdotto dall’art. 13 d.l. n. 66/2014 debba applicarsi all’intera indennità, comprese le maggiorazioni convenzionali, o soltanto alla retribuzione di riferimento.

Il giudice ricostruisce la disciplina dell’istituto, diverso dal TFR e dal TFS, fondato su tre elementi: retribuzione di riferimento, indennità convenzionale e anni di servizio maggiorati. L’art. 2 dell’accordo 2006 qualifica espressamente la maggiorazione come “indennità convenzionale rappresentativa di altre percezioni”, di carattere retributivo. Da qui l’applicabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione, che impone di includere nel paniere soggetto al limite tutte le voci che lo compongono.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 124 del 2017, che ha ritenuto non irragionevole il tetto parametrato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione; la sentenza n. 27 del 2022, che ha ribadito la lettura onnicomprensiva accolta dal Consiglio di Stato; la sentenza n. 128 del 2022, che ha confermato come il limite colpisca tutte le voci retributive, anche variabili.

Quanto alla circolare INPS n. 153/2015 invocata dal ricorrente, il Collegio la ritiene inconferente: riguarda il trattamento di fine servizio ed è incompatibile con la natura retributiva dell’indennità convenzionale. Le quattro ipotesi alternative sono respinte perché tutte presuppongono un’infondata distinzione tra periodi anteriori e successivi al 2014 e perché nessuna ritenuta viene operata in costanza di rapporto in vista dell’IFR, non operando il criterio di competenza.

L’Autorità aveva quindi legittimamente applicato il tetto al cumulo della retribuzione di riferimento e dell’indennità convenzionale, per l’intera anzianità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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