Revocazione della sentenza di primo grado già sostituita dall’appello è inammissibile (TAR Lombardia n. 1631 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione della sentenza di primo grado, fondato sull’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è inammissibile quando la sentenza sia stata impugnata in appello e il giudice di secondo grado si sia già pronunciato, essendo la decisione di primo grado sostituita, per effetto devolutivo e sostitutivo, dalla sentenza d’appello. Il ricorso per revocazione avverso la sentenza di secondo grado deve essere proposto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, cod. proc. amm., dinanzi allo stesso giudice che l’ha pronunciata, cioè al Consiglio di Stato, e non al tribunale amministrativo regionale. Il principio di concentrazione dei motivi revocatori impone alla parte, ove il termine per l’appello sia ancora pendente, di dedurre l’errore di fatto revocatorio come motivo di gravame innanzi al giudice d’appello.
Il Fatto
La controversia trae origine dalle ordinanze con cui il Comune di Milano aveva annullato una segnalazione certificata di inizio attività, disposto la sospensione dei lavori e ordinato la demolizione di opere realizzate su un immobile. La società interessata aveva impugnato quei provvedimenti dinanzi al TAR Lombardia, che con sentenza del 2022 aveva respinto il ricorso. Proposto appello, il Consiglio di Stato lo aveva dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., non essendo state dedotte censure specifiche contro i capi di sentenza impugnati.
La parte ha quindi proposto innanzi al TAR un ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto revocatorio sia della sentenza di primo grado sia di quella di appello. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, l’incompetenza del giudice adito. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il profilo di ammissibilità del ricorso, che risulta proposto in violazione dell’art. 106 cod. proc. amm. La norma richiama gli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. e stabilisce, al comma 2, che la revocazione si propone con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; il comma 3 ammette la revocazione contro le sentenze del TAR solo se i motivi non potevano essere dedotti con l’appello.
La disposizione esprime il principio di concentrazione dei motivi di revocazione contro la sentenza di primo grado, ove deducibili in appello. L’errore di fatto revocatorio, qualificato dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. come supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso o come supposta inesistenza di un fatto positivamente stabilito, integra un motivo che la parte deve far valere, se il termine è ancora pendente, come censura di gravame dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado è stata impugnata in appello e il giudice di secondo grado si è già pronunciato. Per l’effetto devolutivo e sostitutivo dell’appello, la decisione di primo grado è ormai sostituita dalla sentenza di secondo grado: il ricorso per revocazione della sentenza del TAR è pertanto inammissibile.
Parimenti inammissibile è il ricorso per revocazione della sentenza di appello, proposto innanzi al TAR Lombardia, che non è lo stesso giudice che l’ha pronunciata. Il rimedio avrebbe dovuto essere rivolto al Consiglio di Stato.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. In ragione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 396 c.p.c. – Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello