Tettoie e volume urbanistico: prevale il parametro provinciale sul PRG comunale (TAR Trentino-Alto Adige n. 38 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di adeguamento degli strumenti urbanistici locali alla legge urbanistica provinciale, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici dettati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tra cui il volume urbanistico e la superficie utile netta, prevalgono sulle difformi previsioni delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale. La disciplina transitoria che fa salve le pregresse definizioni dei parametri geometrici non richiama il parametro volume, che resta quindi regolato dalla fonte provinciale prevalente. Configura variante essenziale, soggetta a nuovo e autonomo permesso di costruire, l’intervento che incida su elementi qualificanti dell’opera con incompatibilità quali-quantitativa rispetto al progetto originario.

Il Fatto

Un agricoltore aveva ottenuto nel 2017 il permesso di costruire per un allevamento di galline ovaiole, un deposito attrezzi e l’abitazione del conduttore, avviando i relativi lavori nel 2018. Per ampliare l’insediamento, presentava alla competente Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio un progetto in variante per tre capannoni-tettoie aperti su due lati. La variante veniva negata in sede paesaggistica e, su ricorso, riammessa dalla Giunta provinciale ai soli fini della tutela del paesaggio.

L’istanza di permesso in variante del luglio 2020 veniva istruita dal Comune, che richiedeva integrazioni, acquisiva il parere della Commissione edilizia comunale e, infine, con provvedimento del 3 dicembre 2025, la respingeva. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’illegittima applicazione del parametro volume e il perfezionamento del silenzio assenso per tardività del primo riscontro comunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la qualificazione dell’intervento. Alla luce dei pareri della Commissione edilizia e della difesa comunale non contestata, l’opera prevede una superficie coperta di 1320 mq a fronte dei 639,41 mq inizialmente autorizzati. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale richiamato, la variante in senso proprio presuppone una compatibilità con il disegno globale del progetto originario e modifiche di limitata consistenza; quando invece le modifiche incidono su elementi qualificanti, si configura una variante essenziale, soggetta a un permesso nuovo e autonomo e alla disciplina vigente al momento della sua realizzazione.

Passando al merito, il Collegio osserva che la L.P. Trento n. 15/2015, all’art. 120, sancisce la prevalenza delle disposizioni provinciali su quelle difformi contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti di pianificazione. La disciplina transitoria è demandata al RUEP. Il comma 11 dell’art. 104 del D.P.P. n. 8-61/Leg./2017 fa salve le pregresse definizioni solo con riguardo ad altezza dell’edificio, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta.

Il parametro volume non è quindi compreso tra quelli fatti salvi. Esso resta disciplinato dal comma 3 dell’art. 104 del RUEP, che, in caso di mancata adozione preliminare della variante al PRG, riconosce prevalenza alle definizioni e ai metodi di misurazione dell’art. 3 del regolamento provinciale, richiamando l’art. 120, commi 2 e 3, della L.P. n. 15/2015. Ne deriva che il Comune ha correttamente riferito l’intervento al volume urbanistico, come confermato dal parere del Servizio Urbanistica provinciale.

Nessun rilievo assume, in senso contrario, la previsione dell’art. 6, comma 11, delle N.T.A. comunali, che considera volume edilizio il corpo chiuso su almeno cinque lati e le tettoie aperte su un solo lato: la difformità della norma di piano cede di fronte alla fonte provinciale prevalente.

Quanto al dedotto silenzio assenso, il Tribunale lo qualifica come motivo intruso, introdotto in modo generico e senza specifica impugnazione, in contrasto con l’art. 40 c.p.a. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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