Trattamento fine mandato amministratori deducibile anche senza compensi erogati (Cass. civ. Sez. V n. 30974 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato previsto in favore degli amministratori di società sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti opera il principio di cassa, con deducibilità nell’esercizio di corresponsione dei compensi. Non è applicabile l’art. 2120 cod. civ., dettato per i lavoratori subordinati, né il limite della retribuzione annua divisa per il coefficiente 13,5: l’assenza di compensi corrisposti nell’esercizio non impedisce la deduzione delle quote, quando il diritto all’indennità trovi titolo in un atto societario di data certa anteriore.

Il Fatto

Con avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010, l’Agenzia delle Entrate contestava a una società alberghiera l’indebita deduzione di accantonamenti per trattamento di fine mandato a favore degli amministratori, per complessivi euro 66.964,00. Secondo l’Ufficio, poiché nell’esercizio non erano stati corrisposti compensi agli amministratori, non esistevano quote di accantonamento da portare in deduzione. Il maggior reddito accertato, pari a euro 113.239,00, veniva imputato pro quota alle due socie, con successivi avvisi di accertamento.

La società e le socie impugnavano gli atti impositivi. I ricorsi, previa riunione, venivano accolti dalla CTP di Milano; la C.T.R. della Lombardia, adita dall’Ufficio, rigettava il gravame. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del d.P.R. n. 917/1986.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, in parte infondato. Sul piano sostanziale, il Collegio richiama la giurisprudenza già espressa in controversie analoghe, anche tra le stesse parti (Cass. n. 3385/2025, Cass. n. 15966 del 2024, Cass. n. 25435 del 2022), per escludere che, in mancanza di una norma che imponga alle società di provvedere all’ammortamento delle quote di T.F.M. degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi.

Il principio si coordina con la disciplina dei redditi di impresa: in forza del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 T.U.I.R., sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori, purché la previsione risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In difetto, trova applicazione il principio di cassa, ai sensi dell’art. 95, comma 5, T.U.I.R., con deducibilità dei compensi nell’esercizio in cui sono corrisposti.

Ne discende il rigetto della tesi dell’Ufficio secondo cui il rinvio alla disciplina civilistica contenuto nell’art. 105 T.U.I.R. imporrebbe anche fiscalmente il limite della retribuzione annua divisa per 13,5. Tale limite, osserva la Corte, presuppone una disciplina derogatoria che il legislatore fiscale non ha dettato per gli accantonamenti in questione.

Quanto al secondo profilo, relativo all’assunta indeducibilità per mancanza di un atto di data certa anteriore al rapporto, la censura è inammissibile. La C.T.R. aveva accertato, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, la mancata contestazione da parte dell’Ufficio della derivazione del diritto all’indennità da atto di data certa anteriore, individuato nell’art. 6 dei patti sociali. Il profilo non risultava trattato nella sentenza impugnata e l’Agenzia, per evitare l’inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione in primo grado e indicare lo specifico atto processuale che la conteneva, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 11934 del 2021, Cass. n. 17831 del 2016, Cass. n. 23766 del 2013).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese processuali. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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