Indetraibilità della prova contraria alla presunzione bancaria senza specifica allegazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15642 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che abbia ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento è inammissibile per difetto di autosufficienza qualora non trascriva la motivazione dell’atto impositivo, precludendo al giudice di legittimità ogni valutazione. Analogamente, è inammissibile il motivo che, censurando la mancata ammissione della prova contraria alla presunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, non offra dimostrazione della dedotta circostanza e si limiti a sollecitare un nuovo giudizio di merito. La qualificazione delle somme versate su conto corrente come redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h), TUIR non richiede, in presenza della presunzione legale, una specifica disamina della natura reddituale, gravando sul contribuente l’onere di provare la provenienza non reddituale delle movimentazioni.
Il Fatto
Alla contribuente erano stati notificati avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva qualificato come redditi di capitale i versamenti non giustificati sui conti correnti di cui la stessa aveva la disponibilità, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h), TUIR. Erano stati altresì emessi atti di irrogazione di sanzioni.
La contribuente aveva impugnato gli atti e, dopo l’accoglimento parziale dei ricorsi in primo grado, sia la contribuente che l’Ufficio avevano proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato entrambi gli appelli, ritenendo correttamente motivati gli atti impositivi e non provata l’assunta natura non reddituale dei versamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili e manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione in punto di nullità dell’avviso di accertamento, la Corte ha rilevato che la CTR aveva fornito una motivazione effettiva, superando la soglia del minimo costituzionale richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorso, non esplicitando le questioni dedotte in primo grado e limitandosi a citare un solo avviso, risultava privo di precisione e autosufficienza.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, è stato ritenuto assorbito dalle medesime ragioni di inammissibilità e comunque non autosufficiente, non avendo il ricorrente trascritto i passi motivazionali dell’avviso che assumeva erroneamente interpretati o pretermessi, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
Il terzo motivo, con cui la contribuente deduceva la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 116 c.p.c. per la mancata ammissione della prova contraria alla presunzione, è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non offriva dimostrazione della deduzione della prova nei precedenti gradi, né trascriveva la documentazione bancaria, né individuava le operazioni di vendita di quote societarie. La Corte ha altresì evidenziato come il motivo fosse volto a sollecitare un nuovo giudizio di merito, in violazione dei limiti del giudizio di legittimità, e non deducesse alcun concreto interesse a una diversa qualificazione reddituale delle somme.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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