Trattamento di fine rapporto contrattisti MAE dopo d lgs 103 2000 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13242 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103/2000, che ha riformulato l’art. 166 del d.P.R. n. 18/1967 abrogandone il comma 6, il trattamento di fine rapporto dei contrattisti assunti ai sensi degli artt. 152 e seguenti del medesimo d.P.R. è dovuto solo se previsto dalla legge locale dello Stato di accreditamento, non potendosi invocare l’art. 2120 cod. civ. Il diritto all’indennità di anzianità è invece conservato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, d.lgs. n. 103/2000, per gli impiegati a contratto già in servizio, senza limitazione alla sola anzianità maturata e senza soluzione di continuità. La conservazione opera anche per i titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, in applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Il Fatto

La ricorrente aveva prestato servizio presso un consolato generale all’estero in forza di tre successivi contratti: il primo, regolato dalla legge italiana e dal d.P.R. n. 18/1967; il secondo, sottoposto alla legge locale; il terzo, nuovamente ricondotto alla legge italiana a seguito dell’opzione prevista dalla legge n. 442/2001. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del TFR ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 2, comma 7, d.lgs. n. 103/2000, oltre a una retribuzione tripla rispetto a quella percepita, invocando la parità di trattamento con altra contrattista in servizio in una diversa sede e l’inadeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.

Il Tribunale e poi la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda, ravvisando nell’ultimo contratto un effetto novativo e negando l’applicabilità della disciplina transitoria. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal riconoscimento della specialità della disciplina dettata per il personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, confermata dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e già affermata in precedenti pronunce della stessa Corte, fra cui Cass. n. 20356/2014 e Cass. n. 23089/2016. Entro tale quadro speciale si colloca la successione degli interventi normativi: il d.lgs. n. 103/2000 ha riscritto il titolo VI del d.P.R. n. 18/1967, eliminando la diversificazione fondata sulla cittadinanza e assegnando prevalenza alla legge locale.

La riscrittura dell’art. 166 ha soppresso il comma che prevedeva l’indennità di anzianità. Ne deriva che per i nuovi assunti il TFR è dovuto solo se previsto dalla legge locale, non essendo l’istituto ricompreso fra le tutele minime inderogabili.

Quanto ai rapporti già in essere, il Collegio ritiene non condivisibile l’interpretazione accolta dal Ministero e fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l’art. 2, comma 7 conserverebbe solo l’indennità maturata fino all’entrata in vigore della nuova normativa. Il tenore letterale della disposizione non pone limiti temporali né prevede la liquidazione di quanto già maturato in occasione della stipula del nuovo contratto. La conservazione del diritto è svincolata dall’esercizio delle opzioni di cui ai commi 5 e 6 e prescinde dalle diversità di regime fra i contratti, riferendosi in via generale a tutti gli impiegati in servizio.

La Corte precisa così il principio già affermato con le ordinanze nn. 30239/2017, 13625/2020 e 987/2020: l’infrazionabilità dell’anzianità e la conservazione del diritto operano in relazione non al trattamento di cui all’art. 2120 cod. civ., inapplicabile ai contratti in esame, bensì all’indennità prevista dall’originario comma 6 dell’art. 166.

Il Collegio estende infine la tutela ai titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, in ossequio al principio di non discriminazione fra assunti a termine e a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che procederà ai necessari accertamenti di fatto e al nuovo esame anche della domanda retributiva.

Nota della Redazione

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