TFR conferito a fondo pensione: legittimazione del lavoratore al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9028 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturate e conferite al Fondo pensione, accantonate su mandato del lavoratore con vincolo di destinazione, comporta — per la risoluzione del mandato per inadempimento — il ripristino della piena disponibilità in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva. La legittimazione a insinuarsi al passivo fallimentare spetta di regola al lavoratore, salvo che dall’istruttoria emerga una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso compete la legittimazione ai sensi dell’art. 93 l. fall. Il generico riferimento al “conferimento” del TFR contenuto nell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005 lascia aperta la possibilità che le parti pongano in essere non una delegazione di pagamento, ma una cessione di credito futuro.
Il Fatto
Il lavoratore aveva conferito il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare. Il datore di lavoro aveva trattenuto le quote, senza versarle al fondo, ed era poi fallito. Il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo e rigettato in parte l’istanza di ammissione del credito del lavoratore.
Il Tribunale di Siracusa, in sede di opposizione, ha confermato quella decisione. Ha ritenuto legittimato a insinuarsi solo il fondo, cui il TFR era stato ceduto, salva l’azione surrogatoria — proposta inammissibilmente solo con l’opposizione — e salva l’azione verso il Fondo di garanzia Inps. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I cinque motivi — violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 252 del 2005, dell’art. 2697 cod. civ. sul riparto dell’onere probatorio, degli artt. 1269 e 1270 cod. civ. in materia di delegazione, dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80 del 1992 e degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252 del 2005 — sono esaminati congiuntamente per connessione e sono accolti.
La Corte richiama un proprio precedente in fattispecie analoga (Sez. L n. 18477 del 28.06.2023). Vi si è precisato che il mancato versamento delle quote di TFR maturande, accantonate su mandato del lavoratore con vincolo di destinazione, determina la risoluzione del mandato per inadempimento. Ne consegue il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, le quali assumono natura previdenziale solo all’attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
Da qui la regola sulla legittimazione: spetta di regola al lavoratore insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga una cessione del credito in favore del Fondo, al quale in tal caso compete la legittimazione ex art. 93 l. fall.
Nello stesso senso la Corte richiama Sez. I n. 16266 dell’08.06.2023. Il generico riferimento al “conferimento” del TFR contenuto nell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005 lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, pongano in essere non una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore, la legittimazione ad insinuarsi per le quote maturate e accantonate ma non versate spetta di regola al lavoratore, per lo scioglimento del rapporto di mandato; e viceversa al Fondo, ex art. 93 l. fall., quando dall’istruttoria risulti la cessione del credito in suo favore.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tale principio, è cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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