Agevolazioni contributive Cassa forense solo per i primi anni di iscrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11805 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali forensi, le agevolazioni contributive previste dagli artt. 7, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 spettano esclusivamente a coloro che si trovano nei primi anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’iscrizione pregressa, ancorché seguita da cancellazione e successiva reiscrizione, anche d’ufficio, non può essere azzerata tamquam non esset. L’art. 12 del Regolamento, derogando solo ai limiti di età, non elimina il requisito temporale; l’art. 13, richiedendo i medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, conferma la necessità che si tratti dei primi anni d’iscrizione. Le disposizioni agevolative, costituendo ius singulare, sono soggette a stretta interpretazione, da condursi secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Il Fatto
Un avvocato, già iscritto alla Cassa forense in un periodo risalente e successivamente cancellato, veniva reiscritto d’ufficio a decorrere dal 2014, dopo l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012. Il professionista proponeva opposizione avverso due cartelle esattoriali emesse per il pagamento delle prime due rate del contributo soggettivo minimo dovuto per l’anno 2014, chiedendo di beneficiare della riduzione del contributo prevista dal Regolamento per i nuovi iscritti.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava le cartelle e riconosceva al professionista la facoltà di corrispondere i contributi minimi in misura ridotta, accogliendo un’interpretazione estensiva della disciplina regolamentare che neutralizzava il precedente periodo di iscrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato con priorità logica il secondo motivo di ricorso, con cui la Cassa forense deduceva la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in coerenza con la qualificazione negoziale dei Regolamenti della Cassa già delineata dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha rilevato che il dettato testuale dell’art. 7, comma 2, del Regolamento circoscrive inequivocabilmente il beneficio della riduzione del contributo minimo soggettivo ai primi sei anni di iscrizione alla Cassa, sempre che l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età. Tale requisito anagrafico rivela la ratio delle innovazioni regolamentari, dirette a favorire i giovani che si affacciano per la prima volta alla libera professione. L’art. 9, comma 1, invocato dal controricorrente, si riferisce analogamente ai primi otto anni di iscrizione.
Quanto all’art. 12 del Regolamento, che estende le agevolazioni a coloro che, alla data di entrata in vigore, erano iscritti a un Albo ma non alla Cassa, la Corte ha precisato che tale estensione deroga expressis verbis soltanto ai limiti di età e non elimina il requisito temporale dei primi anni di iscrizione. In modo simmetrico, l’art. 13, che estende i benefici agli iscritti in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento, richiede la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui non può eludersi proprio quello dei primi anni di iscrizione.
La Suprema Corte ha inoltre valorizzato un dato testuale dirimente: l’art. 9, comma 1, del Regolamento precisa che i primi otto anni di iscrizione rilevano “anche non consecutivi”. Tale espressione denota una considerazione unitaria del periodo di iscrizione, sicché la discontinuità non fa rinascere il beneficio quando l’originario periodo dei primi anni sia già interamente decorso. Il trattamento di favore è volto ad agevolare chi, per effetto dell’iscrizione, sia chiamato per la prima volta a farsi carico di oneri contributivi, non anche chi vanti un pregresso periodo di iscrizione, a nulla rilevando la cesura e la natura “forzosa” della reiscrizione d’ufficio.
Conseguentemente, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato integralmente l’opposizione proposta dal professionista, compensando le spese dell’intero processo in ragione della novità della questione interpretativa.
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Nota della Redazione
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