Compensazione impropria nel rapporto di lavoro e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15725 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti traggono origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, non ricorre una ipotesi di compensazione propria, ma un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. A tale accertamento il giudice può procedere d’ufficio, senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.: motivazione non condivisa non equivale a motivazione nulla. È inammissibile il motivo di omesso esame di fatto decisivo proposto avverso una pronuncia di merito doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che, in accoglimento dell’opposizione della società datrice, aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla società il pagamento, in favore dell’ex dipendente, di una somma a titolo di TFR, oltre accessori.

I giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta di malversazione posta in essere dal lavoratore, responsabile dell’ufficio contabilità, nel corso del rapporto, con conseguente interruzione del rapporto stesso e configurazione di un danno risarcibile in nesso di causa con la condotta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo è stato giudicato infondato.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, o li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019). Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). Nella specie la Corte territoriale ha esplicitato il percorso logico-argomentativo seguito, e la circostanza che la motivazione non sia condivisa non la rende nulla.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché precluso dalla pronuncia di merito a doppia conforme: ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., quando l’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso è proponibile solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4).

Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la ricorrenza dei presupposti della compensazione impropria, deducendo violazione degli artt. 1241, 1243 e 1246 cod. civ. La Corte ha ritenuto il motivo non fondato.

Nel caso di specie è stata operata una compensazione atecnica tra le rispettive partite di dare-avere derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Quando i debiti e i crediti reciproci originano da un unico rapporto, non si configura una compensazione propria, ma un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza eccezione di partedomanda riconvenzionale (Cass. n. 26365/2024; Cass. n. 6700/2024, n. 5777/2024, n. 10132/2018). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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