Il licenziamento per g.m.o. e l’obbligo di repêchage: la censura di Cassazione non supera il vaglio di ammissibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14145 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione di una prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo quando la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. La valutazione in ordine all’assolvimento dell’obbligo di repêchage costituisce un tipico accertamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., a meno che non si deduca un vizio di motivazione ai sensi del n. 5 della medesima disposizione, nei rigorosi limiti interpretativi fissati dalle Sezioni unite. È, altresì, inammissibile il motivo che, in presenza di una doppia conforme, deduca l’omesso esame di fatti decisivi senza indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore, adibito a mansioni tecniche, a seguito della sospensione dell’attività del laboratorio di prodotti chimici disposta dal Comune e dello sgombero dei macchinari. La società datrice aveva assolto all’obbligo di repêchage, non risultando mansioni compatibili con le competenze tecniche del dipendente presso altre sedi aziendali, ove si svolgeva esclusivamente attività amministrativa e commerciale. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione avverso la sentenza della Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione di prove testimoniale. Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ha ribadito che la mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se la prova non ammessa sia tale da inficiare, con giudizio di certezza, il fondamento della ratio decidendi, circostanza non ricorrente nella specie, atteso che il ricorrente non aveva riportato lo specifico contenuto delle istanze istruttorie disattese. Ha, inoltre, escluso che la valutazione del giudice di merito sull’ammissibilità dei mezzi istruttori possa essere sindacata in sede di legittimità al di fuori dei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi alla dedotta violazione dei principi sull’obbligo di repêchage, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Il vizio di violazione di norma di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, mentre la critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine all’assolvimento in concreto di tale obbligo integra una tipica censura di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Il quarto motivo, che invocava l’applicazione dell’art. 2103, secondo comma, cod. civ. — nel testo risultante dal d.lgs. n. 81/2015 — è stato respinto in quanto la norma non era applicabile ratione temporis a un licenziamento intimato nel 2013. Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile, sia per la ricorrenza di una doppia conforme, che impone di indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle decisioni di merito, sia per la genericità della censura, formulata al di fuori dei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della società controricorrente.
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Nota della Redazione
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