Estratto di ruolo: interesse ad agire tipizzato e rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. L n. 23804/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle non validamente notificate, l’interesse ad agire sussiste soltanto quando ricorra uno dei pregiudizi tassativamente individuati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Tale disciplina, incidendo su una condizione dell’azione di natura dinamica, si applica anche ai giudizi pendenti e si estende ai crediti previdenziali. Sulla sussistenza dell’interesse ad agire non si forma giudicato implicito quando il giudice di merito non abbia adottato un’espressa statuizione sul punto. In assenza dei presupposti previsti dalla legge, la domanda non può essere proposta.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto un’azione diretta contro estratti di ruolo relativi a cartelle concernenti contributi previdenziali, deducendo vizi formali e contestando anche la debenza delle somme. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo la prescrizione. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione e dichiarato prescritti i contributi.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che l’azione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché proposta contro l’estratto di ruolo. La questione centrale riguarda quindi la sussistenza dell’interesse ad agire alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto la formazione di un giudicato interno sull’interesse ad agire. Richiamando Cass. Sez. U. n. 24172/2025 e Cass. n. 31547/2025, ricorda che il giudicato implicito può formarsi sui vizi processuali non fatti valere mediante impugnazione, ma non opera per le questioni rilevabili in ogni stato e grado o aventi carattere fondante.
Nel caso esaminato, il giudice di primo grado aveva deciso nel merito senza pronunciarsi espressamente sull’interesse ad agire. Per la Corte, pertanto, l’effetto preclusivo del giudicato richiede una statuizione esplicita. In mancanza, la questione può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio di legittimità.
La Corte passa quindi all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione applicabile ratione temporis. La norma condiziona l’impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle o degli avvisi non notificati o invalidamente notificati alla dimostrazione di specifici pregiudizi individuati dalla legge. Richiamando Cass. Sez. U. n. 26283/2022, la Cassazione afferma che la disciplina sopravvenuta concretizza l’interesse alla tutela immediata e si applica anche ai processi pendenti.
L’interesse ad agire è infatti qualificato come condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione per effetto dello jus superveniens. La Corte precisa inoltre che la disciplina ha valenza generale e trova applicazione anche in materia di crediti previdenziali, come già affermato da Cass. n. 10859/2023, Cass. n. 10848/2023, Cass. n. 10595/2023 e Cass. n. 7348/2023.
Nel caso concreto, il contribuente non aveva allegato alcuno dei pregiudizi richiesti dall’art. 12, comma 4-bis: partecipazione a una procedura di appalto, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Difettava quindi l’interesse ad agire. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio e la Corte dichiara che il giudizio non poteva essere proposto.
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