Tinteggiatura difforme dal Piano Paesaggistico e ordine di ripristino: atto dovuto (TAR Sicilia n. 105 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico la disciplina di tutela del paesaggio prevale sulla normativa edilizia, con la conseguenza che gli interventi di tinteggiatura delle facciate che alterino l’aspetto esteriore degli edifici non possono essere ricondotti all’edilizia libera. L’ordine di ripristino dei luoghi conseguente all’accertamento dell’abuso costituisce atto dovuto e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria vincolata e tipizzata, rispetto alla quale l’interessato è comunque in grado di percepire l’illiceità della propria condotta. La sanzione pecuniaria trova il proprio fondamento nella fattispecie residuale dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende tutti i lavori non soggetti a mera CILA o a permesso di costruire, non essendo necessaria l’indicazione puntuale della norma nel provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un locale commerciale sito nel Comune di Lipari, ha tinteggiato il prospetto del fabbricato con colore giallo acceso tendente all’arancione, aggiungendo decorazioni floreali e alcuni arredi, tra cui una prua di barca variopinta e una mezza botte agganciata alla parete. Il Comune ha adottato l’ordinanza di rimessa in pristino n. 28/2021, contestando la violazione della normativa paesaggistica e irrogando la sanzione pecuniaria minima.
Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’errata qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria anziché ordinaria, l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica, il difetto di competenza dell’ufficio e il travisamento dei fatti. L’amministrazione si è costituita eccependo l’infondatezza del gravame, sul rilievo che l’ordinanza costituisce atto vincolato fondato sulla violazione dell’art. 38 del P.T.P. Isole Eolie, recepito nel P.R.G. e richiamato dall’ordinanza sindacale n. 17 del 18 marzo 2014. Il giudizio è stato interrotto per la cessazione del rapporto di servizio del difensore comunale ed è stato riassunto dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’ordine di demolizione e, in genere, i provvedimenti sanzionatori edilizi non necessitano della previa comunicazione di avvio, poiché si tratta di atti vincolati che non potrebbero avere contenuto diverso. Il procedimento è tipizzato dal legislatore e si ricollega a un presupposto di fatto — l’abuso — che rientra nella sfera di controllo dell’interessato.
Quanto alle censure sulla qualificazione dell’intervento e sull’autorizzazione paesaggistica, esaminate congiuntamente, il Collegio rileva che Lipari, come tutte le isole Eolie, è territorio sottoposto a vincolo paesaggistico. Ne deriva la prevalenza della normativa paesaggistica su quella edilizia e l’impossibilità di ricondurre i lavori di tinteggiatura all’edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio richiama l’art. 38 del PTP, che impone colori tradizionali e il criterio del ripristino cromatico storicamente presente, e l’art. 49 del P.R.G., che esige un aspetto architettonico consono al contesto e respinge i prospetti a colori vivaci. L’ordinanza sindacale n. 17 del 2014 prescrive il ripristino dei prospetti non conformi e impone caratteristiche esteriori uniformi. Nel caso concreto, la tinteggiatura giallo acceso, profondamente diversa dal colore tenue del piano superiore, e le molteplici decorazioni integrano la violazione contestata.
Infine, il motivo sulla sanzione pecuniaria è infondato: la misura è stata applicata nell’ambito della fattispecie dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, categoria residuale che ricomprende tutti i lavori non soggetti a mera CILA o permesso di costruire, e la mancata indicazione della norma non ne determina l’illegittimità. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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