Omessa comunicazione dei motivi ostativi e invalidità del diniego di visto per studio (TAR Lazio n. 10653 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, riveste una funzione ineliminabile di garanzia del giusto procedimento e di corretto orientamento della discrezionalità amministrativa. L’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità diplomatico-consolare non esclude l’obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale con l’interessato prima dell’adozione del diniego. La legittimità del provvedimento va valutata secondo il principio tempus regit actum, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta che ha escluso tale adempimento nei procedimenti concernenti il rilascio dei visti. La violazione dell’obbligo di comunicazione determina l’invalidità del provvedimento e l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, previa instaurazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, al fine di frequentare un corso intensivo di lingua italiana presso un centro studi privato, propedeutico alla futura partecipazione a corsi di specializzazione post-laurea in Italia. Il Consolato Generale d’Italia respingeva l’istanza, adducendo ragionevoli dubbi sull’intenzione del richiedente di lasciare il territorio nazionale prima della scadenza del visto, desumibili da informazioni ritenute non attendibili.
Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’amministrazione si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e l’infondatezza nel merito. L’istanza cautelare veniva respinta e la causa trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legalizzazione della procura, risultando smentita dalla produzione di copia asseverata della procura, tradotta e apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la discrezionalità amministrativa in materia di visti è particolarmente lata e sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche, essendo il bene giuridico protetto in via primaria l’interesse della Repubblica italiana a prevenire il rischio migratorio. Tuttavia, proprio in ragione di tale ampiezza discrezionale, la comunicazione dei motivi ostativi assolve una funzione ineliminabile di garanzia del giusto procedimento e di corretto orientamento della discrezionalità esercitata dall’autorità diplomatico-consolare, anche al fine di contemperare l’interesse del cittadino straniero che aspira a far ingresso per ragioni di studio.
Il Collegio ha quindi escluso l’applicabilità della disposizione sopravvenuta, di cui all’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, che ha ritenuto non necessario l’adempimento nei procedimenti concernenti il rilascio dei visti. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento impugnato, adottato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, va vagliata alla stregua della normativa vigente al momento della sua adozione, con conseguente obbligo di instaurazione del contraddittorio procedimentale.
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ha determinato l’invalidità del provvedimento e l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, previo contraddittorio con l’interessato. L’ampia discrezionalità ancora integra in capo all’amministrazione ha giustificato l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. La particolarità della controversia ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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