Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3037 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso integrato da motivi aggiunti determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte istante con apposita memoria, priva il giudizio di una condizione dell’azione e preclude ogni pronuncia sul merito degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame delle censure dedotte e consente la compensazione delle spese di lite quando la definizione processuale non dipenda da un comportamento della parte resistente. Il giudice amministrativo, investito di domanda caducatoria avverso atti generali e applicativi in materia di payback sui dispositivi medici, può pertanto limitarsi a prendere atto della sopravvenuta cessazione dell’interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella fornitura di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti interministeriali e ministeriali che hanno disciplinato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e i connessi obblighi di ripiano a carico delle imprese fornitrici. Il ricorso introduttivo è stato integrato da due successivi atti di motivi aggiunti, con cui la società ha gravato anche le determinazioni con cui la Regione Puglia ha quantificato gli oneri di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato apposita memoria con cui ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. La questione giunge quindi al collegio in una fase in cui la parte non chiede più alcun pronuncia di merito sugli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Nelle more, la parte istante ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.
Su questa premessa il Tribunale ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la definizione del giudizio con sentenza quando sopravviene una situazione che rende improcedibile il ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente manifestata dalla ricorrente, integra precisamente la fattispecie normativa richiamata.
Il collegio ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso integrato da motivi aggiunti, senza esaminare le censure articolate avverso i decreti ministeriali e le determinazioni regionali. L’accertamento operato attiene esclusivamente alla sopravvenuta assenza di una condizione dell’azione, non al merito della controversia sul payback.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti. La definizione processuale non è stata imputata ad alcuna delle parti resistenti, né la ricorrente ha prospettato ragioni che ne giustificassero la condanna.
La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., con esecuzione demandata all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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