Motivazione tautologica sul vincolo del Parco e qualificazione dell’intervento edilizio (TAR Puglia n. 1060 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi edilizi su immobili ricadenti in area naturale protetta, l’Amministrazione non può escludere apoditticamente che le opere proposte integrino manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, limitandosi ad affermarlo senza esporre le ragioni. Il corretto esercizio del potere richiede una valutazione analitica e concreta delle opere nel loro insieme, diretta a verificare la prevalenza della finalità di trasformazione rispetto al più limitato scopo di rinnovare, sostituire o ripristinare parti anche strutturali dell’edificio. La motivazione meramente assertiva, che non dia conto degli elementi fattuali posti a fondamento delle conclusioni, è tautologica e determina un deficit istruttorio e motivazionale, tanto più grave quando il provvedimento finale conclude un procedimento caratterizzato da accertamenti tecnico-discrezionali.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire per il recupero di una masseria, qualificata dal P.R.G. come edificio rurale di interesse ambientale, parte dell’area ricadendo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in parte in area del Parco naturale regionale. Il progetto mirava alla riconversione dell’immobile in struttura ricettiva, da adibire ad affittacamere, secondo le linee guida della l.r. 11/1999, mediante opere di risanamento, consolidamento statico, rifacimento dei solai e ricostruzione fedele della porzione diruta posta a nord-ovest.

Il Consiglio comunale approvava l’istanza con prescrizioni, recependo il parere dell’Ufficio Parco che escludeva le opere di ricostruzione della porzione crollata e la realizzazione della piscina fuori terra con solarium. La società impugnava la delibera e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere, carenza istruttoria e motivazionale e violazione della disciplina regionale sul Parco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 ricomprende nella manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, purché non alterino la volumetria complessiva e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso. La successiva lett. d) definisce la ristrutturazione edilizia come l’insieme sistematico di opere che può condurre a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1474 del 2021, il Tribunale ribadisce che l’elemento distintivo tra i due istituti è la prevalenza della finalità di trasformazione rispetto al più limitato scopo di rinnovare e sostituire parti dell’edificio. Se le innovazioni seguono un disegno sistematico il cui risultato oggettivo è la creazione di un organismo diverso, si ricade nella ristrutturazione.

Su questa base il Collegio rileva che le Amministrazioni hanno ritenuto in modo del tutto apodittico che la ricostruzione della porzione crollata e la piscina fuori terra non rientrassero nella manutenzione straordinaria. Il costrutto motivazionale integra il tipico caso di motivazione tautologica: un enunciato privo delle ragioni poste a suo fondamento, dunque soltanto apparente e meramente assertivo di un postulato che, lungi dall’essere pacifico, necessitava di elementi fattuali di conferma. Il vizio è tanto più evidente perché il provvedimento finale conclude un’istruttoria che impinge in accertamenti di natura tecnico-discrezionale.

Il Collegio valorizza due elementi sopravvenuti. Nel progetto depositato il 24.4.2024, relativo alla messa in sicurezza della porzione diruta, il Comune ha rilasciato il nulla osta, pur con limitazioni. Nella relazione depositata il 17.01.2024, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria n. 602/2023, l’Amministrazione ha chiarito che sia l’eliminazione della parte diruta sia gli interventi di messa in sicurezza sono compatibili, per tipologia, con la l.r. 25/2002.

Resta così sconfessato l’assunto secondo cui qualsivoglia intervento sulla parte diruta andrebbe escluso dalla manutenzione straordinaria. Un corretto esame avrebbe richiesto la valutazione analitica e concreta delle opere nel loro insieme, onde verificare la prevalenza della finalità trasformativa. Analogo deficit istruttorio è riscontrabile nel divieto della piscina, non essendo state esplicitate le ragioni specifiche. Il ricorso è accolto sotto il profilo assorbente, con annullamento degli atti impugnati e salvezza delle successive determinazioni amministrative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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