Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. II n. 19531 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto da chi abbia visto accolto in primo grado il proprio ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, non essendovi soccombenza da rimuovere. È altresì inammissibile, per la società, il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ove il giudice d’appello abbia rilevato che la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione ha precluso l’esame delle censure di merito, le doglianze che investano quel merito non aggrediscono la ragione effettiva della decisione e non ne determinano la cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio, e la società di cui era rappresentante hanno proposto opposizione contro un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. L’atto ingiungeva il pagamento di una somma per aver posto in essere una pratica enologica consistente nell’uso di pezzi di legno di quercia per la preparazione di vino Doc, in violazione della disciplina europea e del d.m. 2 novembre 2006.

Gli opponenti avevano eccepito, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la nullità della notificazione e la violazione del ne bis in idem, essendo stato celebrato per gli stessi fatti un processo penale conclusosi con assoluzione. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione della società e aveva accolto quella del ricorrente. La Corte d’appello di Lecce ha rigettato sia il gravame principale sia quello incidentale del Ministero.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi. Il primo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto assorbita ogni altra questione di merito pur essendo pacifico che il ricorrente non era legale rappresentante della società. Il secondo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, e degli artt. 4 e 7 legge 689/1981, lamentando che i giudici di merito non abbiano verificato i presupposti di applicabilità della sanzione alla persona giuridica.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per quanto riguarda il ricorrente, che non ha interesse a dolersi di una decisione a lui favorevole, avendo visto accolta in primo grado la propria opposizione. La mancanza di soccombenza esclude l’interesse a impugnare.

Quanto alla società, i motivi sono parimenti inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello ha precisato che la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società, in quanto tardiva, ha precluso l’esame delle censure di merito. Di conseguenza non sussistono i denunciati vizi di motivazione né la violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre a quelle prenotate a debito, seguono la soccombenza. La Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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