La presunzione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica agli anni d’imposta precedenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 15640 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, conv. con modif. dalla l. n. 102/2009, per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale e non efficacia retroattiva. Hanno invece natura procedimentale, soggiacendo al principio tempus regit actum, le sole disposizioni sui termini di accertamento di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12. L’Amministrazione finanziaria può comunque valersi dei medesimi fatti alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., ove sussistano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie, alla contribuente erano notificati avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2007, contestando redditi da capitali non dichiarati. La contribuente impugnava gli atti, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità delle contestazioni relative ad alcuni accrediti, qualificati come giroconti. Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la natura di giroconti per alcuni accrediti.
L’Ufficio proponeva appello, invocando la presunzione di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/2009, mentre la contribuente eccepiva l’assenza di tale riferimento negli atti impugnati e l’irretroattività della norma. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava entrambi gli appelli, ritenendo la norma di carattere sostanziale e, quindi, non applicabile a periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunciava la violazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 3 della legge n. 212/2000, sostenendo la natura procedimentale della disposizione, che si limiterebbe a regolare il procedimento accertativo e i poteri degli uffici. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando la propria giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui la presunzione di evasione codificata dalla norma ha natura sostanziale e non retroattiva.
La Suprema Corte precisa che tale presunzione non pregiudica l’effettività del diritto di difesa del contribuente, il quale, per i periodi d’imposta antecedenti, non era tenuto a conservare la documentazione necessaria per contrastarla. Al contrario, le previsioni sui termini di accertamento di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo hanno natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum. La norma non trova quindi applicazione per l’anno d’imposta 2007, oggetto dell’avviso di accertamento.
La Corte aggiunge, per completezza, che la formulazione letterale del motivo non consente di applicare il più recente insegnamento secondo cui l’Amministrazione può comunque avvalersi dei medesimi fatti come presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. Il ricorso, infatti, non evidenzia elementi di fatto suscettibili di assurgere a tali presunzioni e fa questione esclusivamente della natura della presunzione legale, che è irretroattiva.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione del solo recente assestamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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