Tossicodipendenza e continuazione: distanza temporale tra reati ostativa (Cass. pen. Sez. VII n. 35259 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione ex art. 81 cod. pen., lo stato di tossicodipendenza del condannato non costituisce, di per sé, fattore unificante idoneo a dimostrare l’unicità del disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione può legittimamente negare il riconoscimento della continuazione valorizzando il notevole lasso di tempo intercorso tra le condotte e la loro eterogeneità oggettiva. La condizione patologica di dipendenza, per quanto accertata, non neutralizza la valenza ostativa di tali indici, che vanno valutati complessivamente e non in modo atomistico. Il provvedimento che motivi su tali elementi resiste al sindacato di legittimità, non essendo consentita in sede di legittimità una diversa e alternativa lettura del compendio indiziario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra un reato di rapina aggravata, commesso il 21 aprile 2015 e giudicato dal Tribunale di Tivoli, e un reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 5 marzo 2019 e giudicato dal Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con ordinanza del 19 maggio 2026. Ha rilevato che le condotte risultano commesse a distanza di quattro anni l’una dall’altra, in luoghi diversi e come episodi slegati tra loro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto non del tutto provata la condizione di tossicodipendenza, nonostante l’ammissione presso una comunità terapeutica per lo svolgimento di un programma riabilitativo. Deduce inoltre che il Tribunale avrebbe valutato in modo parcellizzato gli indici della continuazione, attribuendo valore assoluto e ostativo alla distanza temporale e all’eterogeneità dei reati, senza considerare lo stato di dipendenza quale fattore unificante.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché entrambe le doglianze sono manifestamente infondate. Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, che ha rilevato come le condotte siano state commesse a distanza di quattro anni e siano consistenti in episodi slegati, anche per essere avvenute in luoghi diversi.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione non ha affatto trascurato di valutarla. L’ha anzi ritenuta evincibile dall’ammissione del ricorrente in comunità terapeutica. Ha però evidenziato che tale condizione non rileva in senso contrario alla insussistenza dell’unicità del disegno criminoso, proprio in ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra le due condotte.
Il principio affermato è che gli indici della continuazione vanno valutati complessivamente, ma ciò non impone di attribuire allo stato di dipendenza una forza unificante tale da superare la distanza temporale e l’eterogeneità delle azioni. La doglianza finisce per sollecitare una diversa e alternativa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, come già chiarito dal precedente richiamato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv 280601).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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