Tossicodipendenza non basta per la continuazione senza progetto unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 29816 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso, ma sempre che sussistano le altre condizioni fissate per la configurabilità dell’istituto. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 22/12/2025, aveva rigettato l’istanza.
Avverso quel provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il primo censura l’omesso esame della condizione di tossicodipendenza e della sua attitudine a fungere da elemento unificante per la pluralità dei reati, nonostante l’onere della prova gravi sul condannato, che nel frattempo è stato evaso. Il secondo motivo deduce motivazione omessa, insufficiente o carente sullo stato di tossicodipendenza documentato con l’iscrizione al Sert.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha trattato congiuntamente i due motivi, dichiarandoli inammissibili. Il primo è versato in fatto; entrambi denunciano un difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha espressamente considerato che la tossicodipendenza è stata valutata ma ritenuta mero motivo a delinquere, in assenza di un preventivo programma criminoso. Si tratta, infatti, di sentenze che attengono a fatti del tutto diversi: uno consistente nella coltivazione di dieci piante di cannabis, l’altro relativo alla detenzione a fini di cessione illecita di marijuana e cocaina rinvenute nell’abitazione dell’imputato, eseguiti a distanza di cinque anni l’uno dall’altro.
La Corte ribadisce che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una verifica concreta degli indicatori dell’unicità del disegno criminoso. Richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, si precisa che non basta valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Quanto all’onere probatorio, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza. Il mero riferimento alla contiguità cronologica e all’identità dei titoli di reato è indice non di un progetto criminoso unitario, ma di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. I n. 35806 del 2016).
Il provvedimento impugnato risulta del tutto in linea con l’indirizzo di legittimità per cui lo stato di tossicodipendenza va valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso, sempre che sussistano le altre condizioni fissate per la configurabilità dell’istituto (Sez. I n. 50716 del 2014). Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragione della condizione di salute del condannato.
Nota della Redazione
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