Continuazione in esecuzione: la pena sospesa torna concedibile anche dopo la revoca di diritto (Cass. pen. Sez. I n. 15032 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche qualora, in fase di cognizione, lo stesso sia stato escluso in ragione della preclusione ex art. 164, comma quarto, cod. pen., ovvero sia stato oggetto di revoca di diritto ex art. 168, comma primo, cod. pen., salvo che i giudici non lo abbiano espressamente negato in conseguenza di una valutazione di non meritevolezza fondata sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati. (Rv. 289822-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva la continuazione tra più violazioni degli artt. 570 e 570-bis cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), giudicate con sei distinti provvedimenti tra il 2015 e il 2024, e rideterminava la pena complessiva in quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Rigettava però la richiesta di sospensione condizionale, osservando che l’ultima sentenza di merito aveva confermato la revoca di diritto, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., dei benefici concessi con tre precedenti condanne, con riferimento alla gravità dei reati e all’abitualità delle condotte.
Il condannato ricorreva lamentando la violazione degli artt. 671, comma 3, cod. proc. pen. e 163, 164 e 168 cod. pen.: per effetto della continuazione erano sopravvenuti i presupposti del beneficio, senza che nel giudizio di merito si fosse formato un giudicato non modificabile in sede esecutiva. Il giudice della cognizione, infatti, non aveva espresso alcuna prognosi sfavorevole, ma si era limitato ad applicare l’automatismo della revoca e il divieto dell’art. 164, comma 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ritiene il ricorso fondato. Quando il giudice dell’esecuzione, adito ex art. 671 cod. proc. pen., riconosce la continuazione e ridetermina la pena unica entro il limite dell’art. 163 cod. pen., deve verificare se le pene inflitte fossero tutte o solo in parte sospese. Nel primo caso il beneficio non può essere revocato, perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo, deve valutare globalmente la condotta del reo per stabilire se il beneficio possa estendersi alla nuova pena complessiva o debba essere revocato per non meritevolezza o per il venir meno degli altri presupposti (tra le altre, Sez. 1, n. 9756 del 2017, Rv. 269419).
Se sussistono i presupposti di legge, la sospensione può essere concessa in esecuzione anche se non riconosciuta da alcune delle pronunce di cognizione: per la concezione unitaria del reato continuato, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica e spetta al giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi all’intera pena (Sez. 1, n. 17871 del 2017, Rv. 269844). È la conseguenza della fictio iuris per cui il reato continuato è un unico reato: le condanne originarie valgono, ai fini dell’art. 168 cod. pen., come un unico precedente, e unico è il beneficio, non revocabile per effetto di una nuova condanna purché sia rispettato il limite dell’art. 163 cod. pen.
Nel caso concreto, la pena unica non superava i due anni: il Tribunale avrebbe dovuto verificare l’estensione del beneficio all’intera pena a prescindere dalle precedenti decisioni di revoca automatica o di mancata concessione ex art. 164, comma 4, cod. pen., non più ostative per la sopravvenuta unificazione dei reati. L’unico limite insuperabile è un’espressa prognosi negativa del giudice della cognizione, fondata su apprezzamenti di merito e non su automatismi o limiti di pena (Sez. 1, n. 14013 del 2025, Rv. 287817; Sez. 1, n. 46146 del 2018, Rv. 273986): in tal caso la preclusione discende dall’efficacia del giudicato sostanziale, non impugnato dall’imputato. L’ordinanza ha invece erroneamente considerato ostativa la revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., pur rafforzata da una motivazione ultronea sulla gravità e abitualità dei reati, che l’imputato non poteva censurare con alcun mezzo di impugnazione. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo esame dell’istanza alla luce di questi principi.
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Nota della Redazione
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