Totalizzazione e pensione di anzianità: resta il requisito della cancellazione dall’albo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 217 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il d.lgs. n. 42/2006 consente la totalizzazione dei periodi assicurativi presso gestioni diverse ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità, ma non abroga, neppure implicitamente, la disciplina previdenziale propria di ciascuna gestione. Restano pertanto fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione interessata, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva. Per la pensione di anzianità del libero professionista iscritto a cassa privatizzata, la cancellazione dall’albo professionale concorre a integrare la fattispecie costitutiva del diritto e ne condiziona la decorrenza. La relativa previsione non contrasta con gli artt. 3, 4 e 38 Cost., perché l’abbandono della professione è connaturato alla ratio di quella forma pensionistica.
Il Fatto
Il ricorrente, ingegnere iscritto all’albo professionale e già dipendente pubblico, avendo maturato un’anzianità contributiva superiore a quaranta anni, presentava domanda di pensione in totalizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 42/2006. La cassa professionale lo invitava a cancellarsi dall’albo, avvertendo che in caso di reiscrizione il trattamento sarebbe stato revocato. Il professionista si cancellava il 4 dicembre 2012; i resistenti liquidavano la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2013, e non dal 1° settembre 2012, primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente agiva dapprima davanti al giudice del lavoro, contestando l’illegittimità della richiesta di cancellazione e dell’impedimento alla reiscrizione, e chiedendo gli arretrati. Il Tribunale di Caltagirone declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti; il ricorso era tempestivamente riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il giudice accerta la tempestività della riassunzione, essendo stato rispettato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria previsto dall’art. 59 della legge n. 69/2009, e afferma la giurisdizione della Corte contabile sull’intero rapporto pensionistico, richiamando il nesso inscindibile tra sommatoria dei periodi assicurativi e liquidazione dell’unica pensione (Cass. Sez. Un. n. 12863/2020).
Nel merito, la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità della domanda volta a ottenere l’iscrizione a qualsivoglia albo o elenco di lavoratori autonomi senza revoca del trattamento. La domanda non era stata sottoposta all’amministrazione in sede precontenziosa e difetta del requisito della previa domanda amministrativa richiesto dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., oltre a essere formulata in termini meramente ipotetici. La domanda è quindi inammissibile.
Quanto alle domande residue, il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni delle gestioni previdenziali professionali che subordinano la pensione di anzianità alla cancellazione dall’albo non sono state abrogate implicitamente dal d.lgs. n. 42/2006, che si è limitato a consentire la totalizzazione della contribuzione senza incidere sulla disciplina preesistente (Cass. civ., Sez. L, n. 29780/2017; ord. n. 2225/2019). La cancellazione dall’albo integra dunque la fattispecie costitutiva del diritto, con la conseguenza che l’art. 3 della legge n. 6/1981 non risulta inapplicabile.
Non sono non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità: la Corte richiama la Corte cost. n. 73/1992, che ha escluso il contrasto con la Costituzione per l’analoga previsione della previdenza forense, rilevando che l’abbandono della professione è condizione strettamente inerente alla ratio della pensione di anzianità. La decorrenza dell’unica pensione totalizzata resta pertanto subordinata alla maturazione di quel requisito. Essendo avvenuta la cancellazione nel dicembre 2012, corretta è la decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Entrambe le domande ammissibili sono rigettate; le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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