Estinzione giudizio di conto per decorso quinquennio dal deposito via PEC (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 335 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal perfezionamento del deposito del conto giudiziale. Prima dell’entrata in funzione del sistema SIRECO, tale deposito poteva essere validamente effettuato mediante posta elettronica certificata, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015, con perfezionamento nel primo giorno lavorativo successivo all’invio. Le disfunzioni organizzative e tecniche degli uffici giudiziari non sono opponibili all’agente contabile e non possono pregiudicare il decorso del termine decadenziale. Il successivo e reiterato deposito del medesimo conto tramite il nuovo sistema informativo, in assenza di una disciplina specifica, non ha effetto interruttivo o novativo del termine.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale riferibile a un’agente contabile di una università, per l’esercizio 2017. Il conto era inizialmente incluso in una resa cumulativa e risultava acquisito nei sistemi informativi della Sezione in data 3 dicembre 2019, privo della sottoscrizione dell’agente e del provvedimento di parificazione. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità depositata il 3 dicembre 2024, aveva separato d’ufficio la posizione e aveva prospettato l’assenza dei presupposti di procedibilità, ipotizzando la compilazione d’ufficio del conto.
La difesa dell’agente contabile ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito era avvenuto via PEC il 17 luglio 2018. La questione centrale è dunque divenire la data di perfezionamento del deposito, da cui far decorrere il termine di cui all’art. 150 cod. giust. cont.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina del deposito dei conti giudiziali. Prima dell’attivazione del sistema SIRECO (5 agosto 2019), il deposito poteva avvenire mediante PEC, secondo il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. L’art. 5 di tale decreto riconosceva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico e di attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo all’invio.
Nel caso concreto, l’invio del conto è avvenuto via PEC il 17 luglio 2018. La presa in carico non si è mai formalmente perfezionata per disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo e per una prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione informatica è avvenuta solo il 3 dicembre 2019, a seguito del reinvio tramite applicativo. Il magistrato istruttore aveva quindi preso a riferimento, non risultando a sistema la presa in carico del 2018, la data del deposito tramite SIRECO.
Il Collegio afferma che il termine decadenziale deve decorrere dal formale e corretto deposito, ma rileva che il conto, in applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti, ben poteva essere trasmesso tramite PEC. Sulla Segreteria incombeva l’obbligo di prendere in carico il conto e di attribuirgli un numero di protocollo entro gli stringenti termini del citato art. 5, comma 8. Le accertate disfunzioni operative e le incertezze tecniche non sono opponibili all’agente contabile e non possono elidere il dato dell’avvenuto invio secondo le modalità consentite.
Quanto al successivo invio tramite SIRECO del 3 dicembre 2019, avvenuto in fase di transizione e in assenza di una puntuale disciplina, il Collegio esclude che possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nei casi indicati dal legislatore, e riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista.
Pertanto la data rilevante è individuata nel 18 luglio 2018, primo giorno lavorativo successivo all’invio. Poiché la relazione è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio è estinto ex lege, con pronuncia formale in sede collegiale. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.
Nota della Redazione
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