Responsabilità del medico per vaccinazioni simulate: danno erariale accertato (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 149 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario regionale che attesti falsamente l’esecuzione di somministrazioni di vaccino anti Covid 19, facendo indebitamente conseguire a terzi la relativa certificazione, risponde a titolo di dolo del danno erariale per il costo delle dosi prelevate e non inoculate e per gli emolumenti specificamente erogati per le prestazioni in realtà non effettuate. Il danno da disservizio da minore efficacia del programma di sanità pubblica non è risarcibile in mancanza di specifici dati sanitari che ne comprovino il concreto pregiudizio. Parimenti non è configurabile un autonomo danno da sviamento della attività professionale, quando il relativo importo costituisca duplicazione degli emolumenti già riconosciuti come indebitamente percepiti.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario regionale, contestandogli condotte dolose consistite nell’aver falsamente attestato lo svolgimento di numerose somministrazioni di vaccino anti Covid 19. Secondo l’accusa, il medico aveva prelevato un numero di dosi superiore a quello delle inoculazioni registrate, con dispersione delle dosi residue, e aveva altresì registrato come eseguite somministrazioni in assenza della relativa disponibilità, consentendo così a più soggetti di ottenere indebitamente la certificazione di avvenuta vaccinazione.
Su tali premesse la Procura domandava la condanna del convenuto al risarcimento di un danno patrimoniale diretto, corrispondente al costo delle dosi disperse e agli emolumenti specificamente percepiti per le prestazioni simulate, nonché di due distinte voci di danno da disservizio, quantificate equitativamente e riferite l’una al Ministero della Salute e l’altra all’azienda sanitaria. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata la contumacia del convenuto, ha innanzitutto affermato la sussistenza del rapporto di servizio con l’azienda sanitaria, qualificando il medico come convenzionato. Su tale presupposto ha ritenuto configurabile la giurisdizione contabile e la responsabilità per i comportamenti tenuti a danno della pubblica amministrazione.
Quanto all’accertamento dei fatti, la Corte ha valorizzato i riscontri degli organi inquirenti: il prelievo di dosi in numero superiore alle somministrazioni registrate, con conseguente dispersione delle dosi non inoculate, e la falsa registrazione di ulteriori somministrazioni in assenza delle relative dosi. Tali condotte, secondo il Collegio, integrano il dolo in capo al medico, non residuando alcun dubbio sulla consapevolezza e volontarietà dei comportamenti.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda limitatamente a due voci. Ha riconosciuto il danno pari al costo delle dosi prelevate e non somministrate, in favore del Ministero della Salute, e il danno corrispondente agli emolumenti specificamente erogati al medico per le vaccinazioni in realtà non effettuate, in favore dell’azienda sanitaria.
È stata invece respinta la prima posta di danno da disservizio, non risultando provata, in mancanza di specifici dati sanitari, la concreta minore efficacia del programma di sanità pubblica. Parimenti respinta la seconda posta di danno da disservizio: il Collegio ha osservato che, ferma la non spettanza degli emolumenti relativi alle somministrazioni simulate, non era provato che il medico non avesse correttamente svolto le ulteriori e diverse mansioni di medico di base. Il risarcimento così richiesto si sarebbe tradotto in una duplicazione di quanto già riconosciuto. La somma dovuta è stata maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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