Acquisizione gratuita illegittima se anticipata rispetto al termine sospeso in via cautelare (TAR Lombardia n. 1907 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di repressione degli abusi edilizi, quando l’ordinanza di demolizione sia sospesa in sede cautelare, il termine di novanta giorni assegnato al privato per il ripristino resta sospeso per tutta la durata dell’efficacia del provvedimento cautelare e ricomincia a decorrere dalla cessazione della sospensione. È pertanto illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, adottato durante la sospensione o prima della scadenza del termine così computato, restando non integrato il presupposto legale dell’inottemperanza. Alla medesima illegittimità consegue la caducazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La corretta scansione procedimentale — demolizione, verbale di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione — è presidio della natura afflittiva della misura.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area destinata a ospitare competizioni equestri di rilievo nazionale. Per la stagione agonistica ha installato scuderie prefabbricate e una pavimentazione autobloccante, presentando in data 03.06.2024 una C.I.L. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha contestato l’anticipata esecuzione dei lavori e l’incompatibilità con la disciplina urbanistica dell’ambito in cui ricade l’area, dichiarando la comunicazione priva di effetto.
Con ordinanza del 30.07.2024 è stata quindi ingiunta la demolizione e il ripristino. La ricorrente ha impugnato l’atto con ricorso principale, ottenendo la sospensione dell’efficacia della demolizione fino al 30.11.2024. Decorso tale termine, il Comune ha accertato l’inottemperanza e disposto l’acquisizione gratuita dell’area, irrogando una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00. Avverso tali atti la società ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso introduttivo il Collegio ha respinto le censure di decadenza del vincolo di inedificabilità. La previsione dell’art. 29 della normativa del Piano delle Regole non configura un vincolo espropriativo, ma un vincolo conformativo: essa non è pertanto soggetta ad alcun termine decadenziale, secondo i principi espressi dal Cons. Stato, sez. IV, n. 3116/2018 e dalla Sez. IV, n. 5994/2018.
Ha poi escluso che i manufatti integrasse l’edilizia libera. La C.I.L. è stata presentata quando le opere erano già realizzate — presenti almeno dal 21.03.2024 — e tale inoltro tardivo è privo di efficacia sanante. Le strutture non sono riconducibili alla nozione di nuova costruzione per la loro sola natura prefabbricata, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 3031 del 2024), dovendosi valutare unitariamente l’impatto delle opere sul territorio.
Profondamente diverso l’esito dei motivi aggiunti. Il Collegio ha ricostruito la sequenza che deve scandire i procedimenti repressivi: demolizione con termine di novanta giorni, verbale di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione gratuita. La sospensione cautelare non modifica il termine, ma incide sull’efficacia del provvedimento, sospendendone il decorso dall’11.09.2024 al 30.11.2024. Su tale base, il termine ultimo per adempiere è stato individuato nel 17.01.2025.
Il provvedimento di acquisizione è stato invece adottato il 13.01.2025, con quattro giorni di anticipo rispetto alla scadenza, fondandosi su verbali redatti il 05.12.2024, il 20.12.2024 e il 07.01.2025. È emersa così un’anticipata adozione degli atti di accertamento. Il Collegio ha richiamato l’indirizzo per cui è illegittimo il provvedimento di acquisizione adottato quando il termine per l’esecuzione è ancora in corso, condiviso nella specie (T.A.R. Brescia, sez. II, n. 551 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 5816 del 2024).
Ha inoltre rilevato che la nota comunale del 20.01.2025 conferma l’erroneo presupposto di considerare il 30.11.2024 quale termine ultimo, mentre la ricorrente aveva documentato il 17.01.2025 la rimozione della pavimentazione. Non integrato il presupposto legale, il provvedimento è stato annullato, con assorbimento degli altri motivi, respinto il ricorso principale e compensate le spese.
Nota della Redazione
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