Transazione comunale senza copertura finanziaria nulla e rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 6298 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale, di qualunque genere e tipo, sono validi e vincolanti solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. La violazione di tale obbligo comporta la nullità tanto della deliberazione che autorizza l’atto quanto del contratto stipulato in sua attuazione, ferma l’eventuale responsabilità dell’amministratore o funzionario che ha consentito la violazione. La nullità è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e non incontra ostacolo nel giudicato esterno. La transazione che riconosce un debito per esercizi passati imputandolo a bilanci futuri esige la competenza consiliare, non bastando la delibera di Giunta.
Il Fatto
Il Consorzio Industriale del Lazio, già Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Frosinone, ingiungeva al Comune di Frosinone il pagamento di € 1.017.220,18 in forza di un accordo transattivo sottoscritto l’11 novembre 2009 per compensi maturati in diverse annualità per il servizio di depurazione delle acque. Il Comune proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo la nullità dell’accordo per essere stato deliberato dalla Giunta e non dal Consiglio comunale, per coinvolgere più esercizi di bilancio e per l’assenza di un originario contratto scritto di fornitura; in via subordinata deduceva la prescrizione.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto. La Corte d’appello di Roma, in totale riforma, revocava il decreto rilevando la nullità della transazione per difetto di copertura finanziaria nel decennio 2010-2017 e per l’incompetenza della Giunta, dichiarando inammissibile la domanda residuale ex art. 2041 cod. civ. Il Consorzio ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina solo il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 42 e 194 d.lgs. n. 267 del 2000, perché contiene una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sostenere la decisione, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure.
Il motivo è infondato. L’accordo transattivo è nullo perché, impegnando il bilancio per gli esercizi successivi, spalmava negli anni l’importo riconosciuto come dovuto. Il mancato passaggio all’approvazione e ratifica del Consiglio comunale ha impedito la verifica delle poste debitorie relative a esercizi passati, imputate su esercizi futuri, con vulnus al principio di pareggio e veridicità del bilancio.
Alla transazione è estendibile il principio per cui gli atti degli enti locali sono validi solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, senza che assuma portata ostativa alcun giudicato esterno, come affermato da Cass. Sez. I n. 9364 del 2023 e Cass. Sez. III n. 33768 del 2019.
La Corte giudica improprio il richiamo all’art. 42 lett. e) d.lgs. n. 267 del 2000, che introduce un’eccezione per i contratti di fornitura di beni e servizi a carattere continuativo: nel caso di specie non si tratta della stipula di un contratto di servizi, bensì di una transazione su forniture già effettuate e non imputate nei bilanci precedenti ma in quelli successivi, per la quale è mancato il prescritto passaggio consiliare.
Il quinto motivo, relativo alla domanda ex art. 2041 cod. civ., è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è sorretta da due distinte rationes decidendi e il Consorzio censura solo quella di infondatezza nel merito, omettendo ogni censura sulla prima ragione di inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto nuova. Il ricorso è quindi rigettato quanto al primo motivo, assorbiti gli ulteriori tre, e dichiarato inammissibile il quinto, con conseguente condanna al contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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