Inammissibile l’accertamento dell’obbligo del terzo sul credito di altro terzo pignorato (Cass. civ. Sez. 3 n. 19016 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, disciplinato dall’art. 548 cod. proc. civ., è un ordinario giudizio di cognizione piena, funzionalmente collegato al procedimento espropriativo presso terzi, il cui oggetto unico ed esclusivo è la verifica della sussistenza del credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato, come indicato nell’atto di pignoramento. Sono inammissibili nel suo ambito tutte le questioni che non concernono la situazione debitoria del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato, ivi comprese quelle relative alla definizione dei rapporti tra coobbligati o tra terzi pignorati. Non può, pertanto, essere oggetto di espropriazione presso terzi il credito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincoli con questi, vanti nei confronti di altri.
Il Fatto
Una creditrice della società consortile, in forza di un decreto ingiuntivo, promuoveva espropriazione presso terzi nei confronti della propria debitrice, evocando come terzi pignorati l’ATI appaltatrice dei lavori e la stazione appaltante. Il terzo pignorato appaltante rendeva dichiarazione di quantità, riconoscendo di dover corrispondere l’importo a saldo non già alla debitrice esecutata, bensì all’altro terzo pignorato, l’ATI. Sorte contestazioni, il giudice dell’esecuzione fissava il termine per l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Il creditore procedente chiedeva, tuttavia, non di accertare il credito della debitrice verso il terzo, ma di dichiarare l’ATI responsabile delle obbligazioni della società consortile e di assegnare il credito vantato da detta ATI verso la stazione appaltante. I giudici di merito accoglievano la domanda, ma la Cassazione la riteneva inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo, incentrato sulla violazione delle norme in materia di responsabilità della mandataria di associazione temporanea di imprese.
Nell’assetto normativo anteriore alla legge n. 228/2012, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si configura come un ordinario giudizio a cognizione piena, finalizzato a verificare l’esistenza e l’entità del credito del debitore verso il terzo pignorato, surrogando la mancata o contestata dichiarazione di quantità. L’oggetto di tale giudizio è esclusivamente l’accertamento del credito pignorato, come indicato nell’atto di pignoramento.
La domanda della creditrice procedente aveva ad oggetto l’accertamento del credito vantato da un terzo pignorato, l’ATI, verso l’altro terzo pignorato, la stazione appaltante, finalizzato all’assegnazione in favore del creditore. Tale domanda esulava dal perimetro del giudizio ex art. 548 cod. proc. civ., non potendo trovare ingresso in esso la definizione dei rapporti tra i terzi o tra uno di essi e il debitore.
La Corte ha quindi stabilito che non può essere oggetto di espropriazione presso terzi il credito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincoli con questi, vanti nei confronti di altri. Ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta.
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Nota della Redazione
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