Il tasso premiale dell’accordo Regione-AIOP richiede la rinuncia alle azioni legali (Cass. civ. Sez. 1 n. 16390 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo stipulato il 29 marzo 1990 tra la Regione Lazio e l’Associazione Italiana Ospedaliera Privata ha natura negoziale e subordina il riconoscimento del tasso di interessi di favore, fissato dall’art. 53 dell’allegato B della legge reg. Lazio n. 22/1989, alla condizione della rinuncia delle case di cura alle azioni legali, già intraprese o future, per i ritardi nei pagamenti da parte delle USL. L’interpretazione del contratto deve essere condotta alla stregua del dato testuale, che rivela il nesso sinallagmatico tra il beneficio e la remissione della lite. La soppressione dell’art. 53 del Capitolato, disposta con Delibera della Giunta Regionale n. 3741 del 29 luglio 1998, costituisce un doveroso atto di annullamento in autotutela, con effetto ex tunc, e preclude l’applicazione del tasso ivi previsto anche ai rapporti contrattuali stipulati in epoca anteriore, per il difetto di potestà del legislatore regionale in materia di interessi sulle obbligazioni pecuniarie.
Il Fatto
La cessionaria di crediti vantati da una società per prestazioni sanitarie di ricovero e cura rese tra il 2001 e il 2002 conveniva in giudizio la ASL competente per ottenere il pagamento dei corrispettivi e degli accessori. Il Tribunale di Velletri accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il capitale e gli interessi al tasso legale ma escludendo quelli al saggio previsto dall’accordo del 29 marzo 1990 tra la Regione Lazio e l’AIOP.
La Corte d’appello di Roma, su impugnazione della società, riformava parzialmente la decisione e riconosceva il diritto agli interessi al tasso previsto da tale accordo, con decorrenza dalla data di notifica della cessione e con attribuzione del maggior danno in via presuntiva. Avverso tale sentenza la ASL proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Quanto al quinto motivo, il Collegio ha rilevato che la natura negoziale dell’accordo Regione-AIOP era incontestata e che il primo strumento di interpretazione del contratto è il senso letterale delle parole, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ.. La ricorrente aveva trascritto l’espressione che limitava l’applicazione dello speciale saggio di interesse alle case di cura che rinunciassero ad azioni legali in corso e future, della quale la sentenza impugnata non aveva fatto alcun cenno.
Il Collegio ha richiamato il precedente della medesima Sezione, Cass. n. 25402 del 2009, relativo proprio all’accordo in questione, che aveva individuato nel carattere premiale del tasso il nucleo essenziale della pattuizione. L’elemento testuale invincibile è il nesso sinallagmatico tra il riconoscimento degli interessi al tasso di favore e la rinuncia ad adire le vie giudiziarie. La mancata considerazione di tale elemento ha integrato la violazione dell’art. 1362 cod. civ.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha richiamato il precedente Cass. n. 2761 del 2016, che ha chiarito come il legislatore regionale, con l’art. 29 della legge reg. Lazio n. 45/1996, avesse delegificato le disposizioni del Capitolato d’oneri generale allegato alla legge reg. Lazio n. 22/1989, privandole della forza di legge. La soppressione dell’art. 53 del Capitolato, disposta con Delibera di Giunta Regionale n. 3741 del 1998, costituisce un doveroso atto di annullamento in autotutela con effetto ex tunc, resosi necessario dopo che la Corte costituzionale aveva affermato il difetto di potestà del legislatore regionale in materia di interessi sulle obbligazioni pecuniarie.
L’accoglimento dei motivi esaminati ha reso assorbiti il secondo e il terzo. Il sesto motivo, concernente la determinazione del maggior danno, è stato parimenti assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà stabilire quale saggio di interessi sia applicabile alla fattispecie e, in relazione ad esso, decidere della sussistenza del maggior danno. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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