Transazione tombale sul rapporto fideiussorio assorbe ogni contestazione sulla validità della garanzia (Cass. civ. Sez. I n. 5111 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La transazione con cui le parti definiscono ogni questione relativa al rapporto fideiussorio rende irrilevante, per la sua efficacia dirimente, ogni contestazione sulla validità o sull’efficacia delle garanzie. Il giudice di merito che accerta la formazione del contratto mediante proposta e accettazione, ancorché contenute in missive separate, non viola la disciplina della transazione, essendo il consenso desumibile dalla corrispondenza intercorsa. Nel giudizio di legittimità resta sottratto al sindacato l’apprezzamento dei fatti e delle prove, nonché la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione della loro attendibilità. La carenza di legittimazione attiva va distinta dalla carenza di interesse ad agire: essa discende dall’assenza di un titolo contrattuale diretto che giustifichi la pretesa restitutoria verso la banca.

Il Fatto

Una garante persona fisica aveva prestato fideiussione in favore di una società poi dichiarata fallita, elevando successivamente l’importo della garanzia. Insieme a due società in liquidazione, ha convenuto in giudizio la banca per far accertare la malafede dell’istituto nell’escussione, la nullità della fideiussione o la liberazione del garante ex art. 1956 cod. civ., con restituzione delle somme versate; in via subordinata ha contestato la natura usuraria degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto.

La banca ha eccepito la definizione stragiudiziale di ogni questione mediante un accordo transattivo, a fronte del pagamento di una somma inferiore al debito. Il tribunale ha respinto le domande, dichiarando la carenza di legittimazione attiva delle società e, nel merito, l’effetto assorbente della transazione. La corte di appello ha confermato integralmente, respingendo l’appello. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla legittimazione ad agire. Il giudice di merito non ha negato l’interesse ad agire, ma ha rilevato la mancanza di un titolo contrattuale diretto tra le società e la banca. I versamenti da queste eseguiti rilevano solo nei rapporti con la garante. La censura non si confronta con la ratio decidendi e perciò è inammissibile.

Quanto alla transazione, la Corte ribadisce il limite del giudizio di legittimità: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità. Richiamando Cass. n. 25348/2018 e Cass. n. 7921/2011, l’ordinanza conferma che spetta al giudice del merito individuare le fonti del convincimento e valutarne attendibilità e concludenza. Il motivo, pur dedotto come violazione di legge, mira a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio: è quindi inammissibile.

I motivi terzo e quarto — omesso esame di fatto decisivo sulla validità delle fideiussioni — sono parimenti inammissibili. Essi non si confrontano con la ratio decidendi dell’art. 1965 cod. civ.: la transazione, ritenuta tombale, ha eliso ogni questione sulla validità dei titoli posti a fondamento della richiesta della banca. Il quinto motivo è infondato: l’asserita illegittimità di interessi e spese non integra un fatto sopravvenuto capace di inficiare l’efficacia dell’accordo.

Il sesto motivo, che denuncia l’omessa ammissione di CTU, è inammissibile: le scelte istruttorie del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità. Anche il settimo motivo è infondato: la statuizione non riguarda la condanna per lite temeraria, ma la sanzione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che prescinde dalla prova di un danno concreto e dalla sua quantificazione, sostanziandosi in una sanzione di natura punitiva. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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