Cuneo fiscale Irap: serve la tariffa remunerativa che sconti il costo Irap (Cass. civ. Sez. V n. 5109 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cuneo fiscale, l’esclusione dalla deduzione ai fini Irap delle poste relative al costo del lavoro, prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997 per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori ivi indicati, richiede la concorrenza di due presupposti cumulativi: la concessione traslativa e la tariffa remunerativa. Il primo sussiste quando il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio operativo in capo al concessionario; il secondo ricorre solo se la tariffa, posta a carico dell’utenza, sia idonea ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e a scontare il costo fiscale Irap, con variazione automatica della tariffa al variare di tale costo. Il giudice di merito che ragioni in via astratta, senza esaminare il contratto e la natura remunerativa della tariffa, viola i principi in materia.
Il Fatto
Una società di trasporto pubblico locale impugna un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le aveva negato il beneficio delle deduzioni Irap legate alla riduzione del cuneo fiscale. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale respingono le doglianze della contribuente, confermando l’esclusione dall’agevolazione.
Il giudice di secondo grado ritiene che la società operi in forza di una concessione traslativa e che, ai fini dell’esclusione, rilevi la sola circostanza che nel sistema di remunerazione dei servizi si tenga conto dei costi in un’ottica di equilibrio economico-finanziario, non assumendo rilievo dirimente la mancata incidenza dei costi fiscali sulla determinazione della tariffa. La società ricorre in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di cuneo fiscale, la misura agevolativa non si applica alle imprese che operano in situazione di mercato protetto. L’esclusione richiede la concorrenza di ambedue i presupposti di legge: la concessione e la tariffa.
Quanto al primo requisito, la distinzione tra concessione e appalto dipende dalla traslazione dell’alea di rischio in capo al privato. Nella concessione traslativa il privato assume i rischi economici della gestione e si rivale sull’utenza mediante la tariffa; nell’appalto l’onere grava sostanzialmente sulla pubblica amministrazione. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 146 del 2025), le Sezioni Unite n. 23155 del 2024 e la giurisprudenza eurounitaria (Parking Brixen, Telaustria), nonché i propri precedenti (Cass. n. 35800 del 2023, Cass. n. 4612 del 2024). Nel trasporto pubblico locale si configura una concessione quando al concessionario è trasferita la potestà tariffaria, inclusa la riscossione.
Quanto al secondo requisito, la tariffa deve essere remunerativa: idonea ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e a scontare il costo Irap. La Corte valorizza la decisione della Commissione europea del 12.09.2007, che ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione per evitare la sovracompensazione, e la giurisprudenza sulla vincolatività delle decisioni della Commissione (Cass. n. 41282 del 2021). La lettura eurounitaria comporta l’esclusione nelle sole ipotesi in cui si tenga conto del costo Irap in sede di determinazione tariffaria, con adeguamento automatico della tariffa al variare del costo fiscale (Cass. n. 32633/2019; Cass. n. 4612 del 2024).
Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, pur avendo richiamato condivisibili principi, ha omesso di verificarne la rispondenza al caso concreto, ragionando in via astratta e prescindendo dall’esame del contratto. Ha inoltre ritenuto non dirimente la rilevanza dei costi fiscali in sede di determinazione della tariffa.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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