Notifica dell’atto di riassunzione ad indirizzo di domicilio errato è nulla (Cass. civ. Sez. I n. 8665 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello, effettuata presso un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio dichiarato dal difensore con la costituzione nel giudizio di appello, è nulla. Non ricorre l’ipotesi dell’inesistenza della notifica, che presuppone la totale assenza di ogni nesso tra il luogo della notificazione e la persona del destinatario o un’irregolarità tale da impedire la conoscibilità dell’atto. La nullità della notificazione dell’atto di riassunzione non determina l’estinzione del giudizio, ma impone la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza che abbia omesso di rilevarla va cassata con rinvio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitore per il residuo di un rimborso dovuto in relazione a un prestito. Proposta opposizione, il Tribunale l’aveva accolta. La società opposta impugnava la decisione davanti alla Corte d’appello, che si dichiarava incompetente per territorio; con atto di riassunzione la causa proseguiva davanti alla Corte d’appello di Salerno.

In quel grado l’appellato restava contumace. La Corte d’appello accoglieva il gravame, ritenendo ammissibile la documentazione monitoria depositata solo in appello, stante l’assenza di autonomia tra il procedimento monitorio e quello di opposizione. Avverso tale sentenza l’appellato proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la nullità derivata della sentenza per l’errata notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la notifica era stata eseguita presso un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio dichiarato con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello.

La Corte ricorda che la legale conoscenza della controparte si era realizzata per effetto del deposito in cancelleria della comparsa contenente l’elezione di domicilio, e non per la diversa via indicata dall’appellante. L’errata indicazione del luogo ha dunque comportato la nullità della notifica, senza che possa invocarsi la portata dell’elezione di domicilio effettuata in un distretto diverso da quello di appartenenza del procuratore.

Il notificante avrebbe dovuto notificare l’atto di riassunzione presso il luogo di elezione di domicilio dell’appellato, tanto più in presenza di assenza del destinatario all’atto della notifica, senza che fossero necessarie ricerche ulteriori.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l’omessa pronuncia di estinzione del giudizio di appello riassunto per mancato rilievo della nullità. Il motivo è stato giudicato infondato: la Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14916 del 2021, ha chiarito che la fattispecie configura una nullità della notifica e non una sua inesistenza. Da ciò consegue che non si determina l’estinzione del giudizio, ma la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Pertanto il ricorso è stato accolto con riguardo al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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