Buoni postali fruttiferi e prescrizione: condizioni di investimento nel foglio informativo (Cass. civ. Sez. I n. 261 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000 prevede che, per i titoli rappresentati da documento cartaceo, la descrizione delle caratteristiche dell’investimento sia contenuta nel foglio informativo. Il vincolo contrattuale si forma dunque anche sulla base delle indicazioni ivi contenute, sicché il sottoscrittore è posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e il termine di prescrizione del diritto al rimborso. È pertanto irrilevante il richiamo al principio di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, che concerne una fattispecie diversa, relativa alla discrasia tra prescrizioni ministeriali e indicazioni riportate sui titoli.
Il Fatto
Due coniugi hanno convenuto in giudizio la società emittente, chiedendo la condanna al rimborso di due buoni postali fruttiferi emessi nel febbraio 2008, oltre interessi, per un importo di diecimila euro. La società aveva negato il rimborso, eccependo la maturata prescrizione.
Gli attori hanno replicato che la prescrizione non aveva operato, poiché i titoli non indicavano la natura “a termine”, la data di scadenza e i tassi applicati, e non era stato loro consegnato il foglio informativo analitico. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte di appello, in totale riforma, l’ha respinta. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha condiviso e integrato la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso.
Il primo motivo, relativo alla dedotta aspecificità dell’atto di appello, è inammissibile: il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia, né consente di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati disattesi nel merito.
La Corte ha valorizzato la correlazione tra i buoni e le indicazioni contenute nel foglio informativo consegnato ai risparmiatori. L’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce che per i buoni cartacei la descrizione delle caratteristiche dell’investimento sia veicolata proprio da quel documento. Non è pertinente il richiamo a Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979: in quella sede si delineava una questione diversa, afferente alla discrasia tra il termine di scadenza ministeriale e quello indicato nei titoli, risolta valorizzando l’art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156 del 1973 e la tabella riportata a tergo dei buoni. Nel caso in esame rileva, invece, la rappresentazione al risparmiatore delle condizioni di investimento.
Il tema della consegna del foglio informativo investe un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito accertato che entrambi i coniugi avevano attestato di averlo ricevuto. Quanto alla querela di falso, la censura è carente di specificità per difetto di autosufficienza. Il quarto motivo è stato respinto: l’accertamento sulla contestazione dei fatti rientra nel giudizio di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione, mentre il divieto di pronunciare d’ufficio su eccezioni riservate alle parti non impone al giudice di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, c.p.c.
Nota della Redazione
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