La banca può ripetere l’indebito dal percettore di assegno con firma falsa (Cass. civ. Sez. 1 n. 21226 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsità della firma di emittenza di un assegno bancario non crea alcuna obbligazione cartolare a carico dell’autore apparente, né costituisce ordine o delega di pagamento alla banca trattaria. Qualora la banca, venuta a conoscenza della falsità, abbia comunque accreditato la somma al soggetto non legittimato, quest’ultimo è privo di titolo per riceverla. In tale evenienza, la banca, in qualità di solvens, è legittimata ad agire in ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens, salvo il diritto di rivalersi per gli eventuali danni contro il correntista. L’eccezione di difetto di titolarità del rapporto obbligatorio, pur se proponibile in ogni stato e grado del giudizio, trova ostacolo nel formarsi del giudicato interno sulla medesima questione.
Il Fatto
La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta da un correntista nei confronti della propria banca per le operazioni poste in essere sul conto corrente da soggetti non legittimati. La banca convenuta aveva chiamato in causa i presunti beneficiari delle rimesse, tra cui i ricorrenti, proponendo nei loro confronti domanda di manleva e di ripetizione delle somme.
Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda principale e quella di regresso della banca, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di alcuni correntisti. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza n. 838/2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione dai correntisti soccombenti, cui resistevano la banca, succeduta all’originario istituto di credito, e il terzo chiamato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da uno dei ricorrenti, qualificata come questione attinente alla titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Sul punto, la S.C. ha richiamato il principio per cui tale eccezione, ancorché proponibile in ogni stato e grado, non può essere fatta valere quando sul punto si sia formato il giudicato interno. Nella fattispecie, l’accertamento dell’avvenuta percezione dell’indebito da parte di entrambi i correntisti non era stato oggetto di impugnazione, con conseguente preclusione a riproporre la questione negli scritti conclusionali del giudizio di appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’attinenza del precedente delle Sezioni Unite n. 2207 del 2005, evocato dai ricorrenti, alla fattispecie in esame. Ha invece ribadito il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la falsità della firma di emittenza di un assegno non genera obbligazione cartolare né tantomeno una delega di pagamento alla banca trattaria. Ne consegue che la banca, la quale abbia erogato la somma a soggetto non legittimato, agisce quale solvens e può ripetere l’indebito oggettivo dall’accipiens.
La Suprema Corte ha precisato che l’accredito dell’assegno al non legittimato integra gli estremi dell’indebito, poiché il percettore, senza alcuna giustificazione, si è arricchito di un versamento cui non aveva diritto a danno della banca. Tale impianto argomentativo non è scalfito dalla circostanza che non fosse stato accertato in sede di merito il concorso dei ricorrenti nella falsificazione del titolo, atteso che ciò non assume rilievo ai fini dell’operatività della disciplina della ripetizione.
Il ricorso incidentale è stato invece dichiarato inammissibile per la mancata riconducibilità delle censure ai motivi tassativi di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c. e per il difetto di specifica confutazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha, infine, condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c..
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Nota della Redazione
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