Procura speciale valida se allegata in copia digitalizzata e termine di impugnazione dell’avviso IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 5094 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata di una copia digitalizzata della procura alle liti, redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. 83, terzo comma, c.p.c., con conseguente sua validità. In materia di contenzioso tributario, la proposizione in appello della nuova eccezione di omessa notificazione dell’avviso di accertamento presupposto dell’atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione, non sussistendo una relazione di continenza tra l’inesistenza e i vizi di nullità del procedimento notificatorio. La dichiarazione IMU relativa ai beni-merce va presentata per ciascuna annualità per la quale si chiede l’esenzione.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, notificato dalla concessionaria per conto del Comune.
La contribuente aveva dedotto quattro motivi di ricorso, tra cui l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo per violazione del procedimento previsto dall’art. 145 c.p.c., l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU sui beni-merce e l’errata applicazione della normativa in materia di dichiarazione. La concessionaria resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente il difetto di specialità della procura rilasciata dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di difetto di specialità della procura, richiamando la sentenza Sezioni Unite n. 2077 del 2024 e dando continuità all’indirizzo già espresso da Cass. n. 26587 del 2023. Il Collegio ha affermato che, in caso di ricorso nativo digitale notificato a mezzo PEC, la copia digitalizzata della procura cartacea sottoscritta dalla parte e autenticata con firma digitale del difensore equivale a procura speciale apposta in calce all’atto, salvo che espressioni univoche escludano l’intenzione di proporre ricorso.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici d’appello avevano infatti rilevato che la contribuente aveva introdotto nuove domande ed eccezioni in secondo grado, in violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992. La produzione in primo grado dell’avviso di ricevimento aveva assolto l’onere probatorio sul perfezionamento della notificazione dell’avviso di accertamento, avvenuta il 4 gennaio 2018, rendendo tardivo il ricorso introduttivo proposto il 16 marzo 2018, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha precisato che l’eccezione di omessa notificazione dell’avviso presupposto non equivale a quella di nullità della notificazione, non essendovi continenza tra i due vizi (cfr. Cass. n. 5369/2017 e n. 8398/2013). La questione, non sollevata in primo grado, era quindi inammissibile in appello, con conseguente assorbimento del quarto motivo relativo alla prescrizione.
Quanto ai primi due motivi, relativi all’esenzione IMU per i beni-merce, la Corte li ha ritenuti infondati, richiamando Cass. n. 8357/2025 e la sentenza Corte cost. n. 49 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011. La Corte ha evidenziato che l’IMU, in quanto imposta patrimoniale, colpisce il possesso dell’immobile quale indice di capacità contributiva, a prescindere dall’utilizzo effettivo, e che la dichiarazione resa inizialmente non può valere per le annualità successive in assenza di modifiche.
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Nota della Redazione
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