Autosufficienza del ricorso e motivazione dell’avviso di accertamento catastale (Cass. civ. Sez. V n. 33741 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che censuri, in sede di legittimità, la congruità del giudizio espresso dalla Commissione tributaria regionale sulla motivazione di un avviso di accertamento catastale ha l’onere di riportare testualmente nel ricorso i passi della motivazione di tale atto che assume erroneamente interpretati o pretermessi. L’avviso di accertamento non è atto processuale, ma amministrativo, e la sua motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, costituisce requisito di legittimità dell’atto stesso. In difetto di tale trascrizione il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 cod. proc. civ., restando preclusa ogni attività nomofilattica. La stima diretta dell’unità immobiliare esprime un giudizio tecnico sul valore economico dei beni classati, rispetto al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini della attendibilità concreta del giudizio, non della legittimità dell’atto.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con nuova determinazione del classamento e della rendita, notificatole dall’Amministrazione finanziaria all’esito di una domanda di accertamento presentata nel 2016. La società lamentava l’illegittimità dell’atto per carenza di motivazione e l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della decauville serventi un impianto idroelettrico.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, compensando le spese. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello della società, ha ritenuto l’avviso carente di motivazione, assorbendo gli ulteriori motivi. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente non ha riportato il contenuto dell’avviso di accertamento contestato, neppure riassunto, così non consentendo alla Corte di valutare la correttezza del giudizio della Commissione tributaria regionale.
La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ. Quando si censuri la congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento — atto amministrativo, non processuale, la cui motivazione costituisce requisito di legittimità — è necessario, a pena di inammissibilità, riportare testualmente i passi asseritamente mal interpretati o pretermessi. Solo così la Corte può esprimere il giudizio sulla congruità in base al solo ricorso, senza preclusione dell’attività nomofilattica. Il collegio richiama sul punto una consolidata linea di legittimità, tra cui Cass. Sez. V n. 8312 del 2013, Cass. Sez. V n. 33442 del 2023 e Cass. Sez. V n. 23105 del 2024.
Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a trascrivere parti incomplete dell’avviso e di una perizia risalente, senza riportare gli atti e i documenti asseritamente già in possesso della società. Il secondo motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, perché non dà conto dei dati oggettivi di stima che si assumono pretermessi dal giudice regionale.
La Corte ricorda che la stima diretta dell’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939 e degli artt. 8 e 30 d.P.R. n. 1142 del 1949, esprime un giudizio tecnico sul valore economico dei beni classati, rispetto al quale l’adeguatezza della motivazione rileva ai fini della attendibilità concreta del giudizio e, in sede contenziosa, della verifica della fondatezza della pretesa. Nel caso di specie il ricorrente ha censurato un omesso esame di dati di stima senza indicare quali dati sarebbero stati pretermessi.
Il terzo motivo, relativo alla disciplina c.d. svuota imbullonati, resta assorbito in ragione dell’inammissibilità dei primi due motivi e della conseguente conferma della nullità dell’avviso per difetto di motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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