Compensi per prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego e nullità dell’atto deliberativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9634 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che l’atto deliberativo negoziale adottato dalla P.A. è nullo ove non conforme alla contrattazione stessa, anche quando rispetti i vincoli finanziari. L’invalidità dell’atto assunto in difetto del preventivo impegno di spesa non deroga però alla disciplina dell’art. 2126 c.c., che fonda la pretesa al corrispettivo dell’attività effettivamente prestata; tale rimedio presuppone però che il lavoratore alleghi e provi lo svolgimento di prestazioni aggiuntive oltre il debito orario, non essendo sufficiente la sola deduzione del credito.
Il Fatto
Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per i compensi relativi a un progetto finalizzato alla definizione delle pratiche di condono. Il Comune propose opposizione e il Tribunale decise in primo grado; la Corte d’Appello di Catania, in riforma, accolse in parte l’opposizione limitatamente alle censure sul pagamento dei compensi, revocò il decreto e condannò l’ente al pagamento della sola somma residua.
La Corte territoriale ritenne non dovuti gli importi in difetto del preventivo impegno di spesa, qualificando la previsione del compenso come meramente programmatica, perché subordinata alla riscossione degli oneri concessori indicati quale copertura finanziaria e solo preventivata, non provata nella sua effettività. Il professionista ricorse per cassazione con quattro motivi; il Comune, intimato, non svolse attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 182 del T.U.E.L. e 2697 e 2699 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, imputando alla Corte d’Appello di non aver considerato le delibere di approvazione del programma e di liquidazione. La Cassazione lo ha dichiarato inammissibile: la Corte territoriale aveva puntualmente esaminato la documentazione e la censura si risolveva nella mera confutazione dell’apprezzamento compiuto, peraltro plausibile.
A conferma, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non è sufficiente l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche se rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla contrattazione collettiva (Cass. n. 11645/2021).
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato. La Corte riconosce che, secondo Cass. n. 18063/2023 e Cass. n. 27842/2023, l’atto che legittima la remunerazione di prestazioni aggiuntive assunto in difetto del preventivo impegno di spesa, pur invalido, non consente di derogare all’art. 2126 c.c., così fondando la pretesa al corrispettivo dell’attività lavorativa concretamente prestata, come affermato da Corte cost. n. 8 del 2023. Nella specie, però, il principio non trova applicazione: il ricorrente non aveva neppure allegato lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive oltre il debito orario.
Su questi stessi rilievi la Corte ha rigettato anche il terzo motivo, relativo all’art. 2041 c.c. e all’indebito arricchimento. Il quarto motivo, sul regolamento delle spese, è stato dichiarato inammissibile, perché prospettava una censura alternativa e subordinata all’accoglimento delle altre, senza contestare in concreto la violazione delle regole di distribuzione degli artt. 91 segg. c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza attribuzione delle spese per la mancata attività difensiva del Comune.
Nota della Redazione
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