Estinzione dell’obbligazione per i dispositivi medici e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 6701 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del D.L. n. 95/2025 introduce una definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, riconoscendo alle aziende fornitrici la facoltà di estinguere l’obbligazione mediante il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento della predetta quota estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere ovvero, ove la comunicazione non sia ancora intervenuta, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti nazionali e della Regione Siciliana concernenti il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 78/2015 e dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 34/2023. Nel corso del giudizio, il difensore della società depositava una memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo la società provveduto al versamento della quota del 25% prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 in favore della Regione Siciliana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del difensore della parte ricorrente, valutandola alla luce del quadro normativo sopravvenuto. L’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, ha previsto che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La norma ha inoltre stabilito che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi per gli anni considerati.

La Corte ha rilevato che, alla luce della disciplina transitoria, il versamento effettuato dalla società ricorrente integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la pretesa azionata in giudizio risulta satisfatta dalla definizione agevolata dell’obbligazione. La declaratoria di improcedibilità costituisce pertanto l’esito necessario del giudizio, una volta accertato che la parte ha fruito del meccanismo di estinzione dell’obbligo previsto dal legislatore.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della natura della definizione e della sopravvenienza normativa che ha determinato l’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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