Silenzio-assenso sul terzo condono escluso se manca l’integrazione documentale (TAR Lazio n. 555 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma presuppone che la domanda sia corredata dalla prescritta documentazione e che sussistano tutti i presupposti sostanziali della sanatoria. La richiesta di integrazione documentale notificata dal Comune sospende il termine per la formazione del titolo in sanatoria, sicché la mancata o tardiva produzione dei documenti richiesti rende l’istanza improcedibile e legittima il diniego. La presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a trasformare o ampliare il manufatto: la sostituzione edilizia intervenuta in pendenza del procedimento fa venir meno l’oggetto della sanatoria. Le opere realizzate in assenza di titolo vanno valutate in visione unitaria e non atomistica, non potendosi scomporre l’intervento per eludere la sanzione demolitoria.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile in un comune del Lazio, per il quale il dante causa aveva presentato nel dicembre 2004 due domande di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito con modifiche nella legge n. 326/2003, e della normativa regionale. L’amministrazione aveva chiesto l’integrazione della documentazione mancante, avvertendo che la carenza sarebbe stata ostativa all’accoglimento; la richiesta era rimasta a lungo senza riscontro.

Divenuta proprietaria, la ricorrente ha prodotto solo parte della documentazione. Un sopralluogo congiunto ha accertato che il manufatto era stato radicalmente trasformato rispetto allo stato fotografato all’epoca dell’istanza. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi e, decorso il termine, ha respinto la sanatoria e ingiunto la demolizione delle opere abusive, comprese quelle realizzate dopo il primo accertamento. La ricorrente ha impugnato la determina di diniego e l’ordinanza di demolizione, sostenendo la formazione del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la richiesta di integrazione documentale è rimasta priva di riscontro. La legge n. 662/1996, modificando l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, ha incluso il tardivo deposito dell’integrazione oltre novanta giorni dalla richiesta tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono. Tale disciplina si applica anche al terzo condono, per il rinvio contenuto nell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dalla richiesta comporta l’improcedibilità dell’istanza e il conseguente diniego. Rileva inoltre che l’art. 32, comma 35, lett. c), del d.l. n. 269/2003 impone di allegare anche la documentazione prescritta dalla normativa regionale, nella specie richiesta dall’art. 6 della legge regionale del Lazio n. 12/2004.

Ne deriva che il silenzio-assenso non può dirsi formato. La sua configurazione presuppone che la domanda sia completa e infedele, che l’oblazione sia interamente pagata e che l’opera sia ultimata nei termini: la sua assenza priva il meccanismo del presupposto. Neppure opera il silenzio-assenso regionale, perché l’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12/2004 sospende il termine nelle ipotesi di richiesta di chiarimenti, e la nota comunale ha determinato la sospensione ope legis dei trentasei mesi.

Il diniego è quindi legittimo anche nel merito. Il manufatto era stato oggetto di demolizione e ricostruzione, con radicale trasformazione: la domanda di condono non autorizza a completare, trasformare o ampliare l’opera, che resta abusiva fino alla sanatoria. La sostituzione edilizia incide sulla stessa istanza, facendo venir meno il suo oggetto, poiché la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare.

Quanto all’ordinanza di demolizione, le ulteriori opere realizzate dopo il primo sopralluogo, in assenza di titolo, non sono assentibili mediante semplice SCIA. Il Collegio ribadisce che la valutazione dell’abuso richiede una visione complessiva e non atomistica, non potendosi frammentare l’intervento, neanche in senso diacronico, per sottrarlo alla sanzione. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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