Offerta con materiale diverso dalle specifiche minime: è aliud pro alio non sanabile (TAR Lazio n. 14084 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza non può essere invocato per ammettere offerte che comportano un aliud pro alio rispetto a quanto richiesto dal capitolato, quando la lex specialis prescrive specifiche caratteristiche tecniche come requisiti minimi obbligatori. La proposta di un bene dotato di materiali diversi da quelli espressamente indicati nelle specifiche di esecuzione integra un’offerta difforme non rimediabile, pur se funzionalmente equivalente. L’unicità dell’offerta è violata quando il concorrente formula proposte alternative o subordinate, tale da procurargli un indebito vantaggio comparativo sui partecipanti.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ecostazioni automatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, disposta per difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche e per violazione del principio di unicità. L’offerente aveva proposto, a titolo di miglioria, strutture in alluminio anodizzato in luogo dell’acciaio al carbonio richiesto dal capitolato, dichiarando la propria disponibilità a fornire l’acciaio qualora la stazione appaltante lo avesse ritenuto inderogabile. La società impugnava anche l’aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il principio di equivalenza funzionale, evidenziando come la giurisprudenza amministrativa lo applichi all’intera disciplina dell’evidenza pubblica, ma ne escluda l’operatività quando l’offerta riguardi un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie e inderogabili previste dalla legge di gara. Le specifiche di esecuzione avevano espressamente richiesto una scocca interamente in acciaio al carbonio e bascule in acciaio inossidabile, costituendo requisiti minimi strutturali che definivano l’identità della prestazione.

La proposta di strutture in alluminio anodizzato, ancorché funzionalmente idonea allo scopo di conferimento dei rifiuti, è stata giudicata radicalmente diversa dal prodotto richiesto, traducendosi in un aliud pro alio non rimediabile. La Corte ha precisato che la dichiarazione di equivalenza non necessita di un documento appositamente redatto, potendo ricavarsi dal complesso della documentazione tecnica – come nel caso di specie – ma tale circostanza non consente di superare la difformità sostanziale del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni minime del capitolato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto integrata la violazione dell’unicità dell’offerta di cui all’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023: la ricorrente, dichiarando la disponibilità a fornire le strutture in acciaio se la stazione appaltante avesse considerato il materiale inderogabile, aveva formulato una proposta condizionata e alternativa, ponendosi in un’indebita posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

L’accertata legittimità dell’esclusione ha determinato l’inammissibilità del motivo concernente la disparità di trattamento rispetto all’offerta dell’aggiudicataria, per carenza di legittimazione e interesse della ricorrente, non potendo essere riammessa in gara la società già legittimamente esclusa. La domanda risarcitoria è stata rigettata per assenza del presupposto dell’ingiustizia del danno, difettando il carattere contra ius del pregiudizio lamentato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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