Accertamento della simulazione e cessazione della materia del contendere sulla tassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4696 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito, non definisce il giudizio e non si pronuncia nel merito della controversia. La verifica della violazione dell’art. 27 D.L. 37/2020 e dell’eccezione di giudicato richiede l’esame degli atti processuali del giudizio di merito. Il rinvio a nuovo ruolo non incide sulla questione di fondo relativa all’applicabilità dell’imposta di registro alla sentenza che accerta la simulazione di una donazione.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento di un’imposta di registro, relativo alla registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La sentenza aveva stabilito che un atto di compravendita di un immobile, in cui i ricorrenti figuravano come venditori, dissimulava una donazione lesiva della quota di riserva. L’Ufficio ha applicato la tassazione del 9%, prevista per gli atti traslativi di diritti reali immobiliari, sostenendo che la sentenza avesse determinato un passaggio reale di immobile. I ricorrenti si sono opposti, ma la Commissione tributaria provinciale e, successivamente, la Commissione tributaria regionale hanno confermato la tassazione.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo deducono la violazione dell’art. 27 D.L. 37/2020 per non aver la Commissione tributaria regionale accolto la richiesta di discussione in pubblica udienza. Con il secondo eccepiscono l’avvenuta formazione del giudicato formale e sostanziale, in quanto un’altra coerede aveva ottenuto una sentenza favorevole, che dichiarava non dovuta l’imposta di registro, sulla quale si sarebbe formato il giudicato. La parte intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ritiene necessario acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso. La verifica riguarda il rispetto delle disposizioni che regolano lo svolgimento delle udienze durante lo stato di emergenza pandemico, in particolare l’alternativa tra trattazione scritta e discussione orale da remoto.

L’acquisizione degli atti processuali è funzionale a stabilire se la Commissione tributaria regionale abbia correttamente applicato la normativa emergenziale, ovvero se abbia illegittimamente deciso la controversia sulla base degli atti, senza notificare alle parti la scelta della modalità di trattazione. Tale accertamento presuppone l’esame dei verbali di udienza e degli atti del giudizio di merito.

La Corte non si pronuncia, in questa fase, sulla fondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata dai ricorrenti, nè sulla questione sostanziale relativa all’applicabilità dell’imposta di registro alla sentenza che accerta la simulazione di una donazione. L’ordinanza si limita a disporre l’acquisizione del fascicolo di merito e a rinviare la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria per l’adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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