Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 288 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice. L’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere più utile la decisione sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti della declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della gestione dei rifiuti, ha impugnato la Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), insieme alla successiva nota regionale del 20 dicembre 2021 e alla nota del 15 settembre 2022, entrambe adottate dalla competente Direzione regionale. Con motivi aggiunti del 3 novembre 2023 la società ha esteso l’impugnazione alla Deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023, recante l’aggiornamento biennale del metodo tariffario.
Si sono costituiti in giudizio l’Autorità intimata, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione e alcune società controinteressate. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il presupposto della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui tale evenimento processuale richiede il sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la pronuncia del giudice perché ha fatto venir meno l’utilità della decisione per il ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009; Cons. Stato, sez. IV, n. 5355 del 2007).
Il Collegio ha poi valorizzato il contenuto della memoria depositata dalla parte in prossimità del merito. La ricorrente ha rappresentato che questo stesso Tribunale ha già accolto ricorsi analoghi relativi all’annullamento della medesima Deliberazione n. 363 del 2021, che tali pronunce sono state confermate dal Consiglio di Stato, che il periodo regolatorio è nel frattempo cessato e che, in ragione dell’ampio tempo trascorso e degli ulteriori sviluppi, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha qualificato l’inequivoca volontà della ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria come integrante i presupposti della declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato a sostegno l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina appunto il rito in ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse.
Sul piano delle conseguenze processuali, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della complessiva impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. La decisione ha ritenuto che l’esito meramente processuale della controversia giustificasse tale statuizione, escludendo la soccombenza sostanziale di alcuna delle parti in causa.
Nota della Redazione
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