Presunzione di conoscenza della delibera di esclusione del socio lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23697 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ. per le dichiarazioni dirette a persona determinata opera anche per la comunicazione della delibera di esclusione del socio, quale dichiarazione ricettizia, senza che rilevi il mezzo di trasmissione utilizzato. Il dies a quo del termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. L’accertamento sull’adempimento di tale onere probatorio è riservato al giudice di merito, salvo il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, formalmente socia di una cooperativa, aveva dedotto di aver svolto sin dal 1995 un rapporto sostanzialmente di lavoro subordinato, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto e l’illegittimità della delibera di esclusione da socia, comunicata l’11 marzo 2015. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della delibera e rigettato le ulteriori domande, con conferma integrale da parte della Corte d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione, ritenendoli infondati. La decisione si fonda sull’applicabilità della presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ. a tutte le dichiarazioni ricettizie, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto. La presunzione opera anche in caso di utilizzo del servizio postale, se risulta certificata la consegna all’indirizzo del destinatario; le irregolarità riguardanti il consegnatario assumono rilievo solo se si traducono nella dimostrazione dell’impossibilità di conoscenza della dichiarazione.
Nel caso di specie, la comunicazione della delibera era stata anticipata mediante PEC e la destinataria non aveva mai eccepito l’incolpevole mancata conoscenza della comunicazione, sicché la sentenza impugnata non presentava errori in diritto.
Quanto al terzo motivo, riguardante la qualificazione del rapporto, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per aspecificità e per la richiesta di una diversa ricostruzione del fatto, in presenza di doppia conforme. La Corte ha valorizzato l’accertamento del merito sulla genuinità del contratto di consorzio, evidenziando che il socio fatturava direttamente alla cooperativa e non era a disposizione della stessa con vincolo di subordinazione.
I motivi quarto e quinto, riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi, sono stati dichiarati inammissibili: la sentenza confermativa imponeva l’indicazione delle ragioni di divergenza tra le decisioni di merito, e le censure tendevano a provocare un diverso apprezzamento dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Il sesto motivo, sulla mancata ammissione delle prove testimoniali, è stato ritenuto infondato, essendo il giudizio di genericità dei capitoli di prova insindacabile in cassazione se non per erronei principi giuridici o incongruenze logiche.
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Nota della Redazione
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