Doppia conforme preclusa la deducibilità del vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 16181 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, qualora il giudice di appello abbia confermato la decisione di primo grado di rigetto sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, opera la preclusione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che impedisce la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il requisito della doppia conforme ricorre quando le due decisioni di merito si fondino sulla medesima ratio decidendi e sul medesimo materiale probatorio. Nel giudizio di legittimità la notifica del ricorso a mezzo PEC è valida, in considerazione della ordinaria natura civile del processo tributario.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con cui, ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, venivano accertati maggiori ricavi per complessivi € 72.410,00 a seguito di indagini finanziarie. In particolare l’Ufficio riteneva non giustificati versamenti per € 48.090,00 e prelevamenti per € 24.320,00.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Potenza, che rigettava il ricorso. La C.t.r. della Basilicata confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Il ricorso risulta proposto correttamente alla luce della giurisprudenza sul termine lungo di impugnazione: la sentenza di appello è stata pubblicata il 06.05.2016 e il ricorso presentato il 07.12.2016, quindi in tempo utile rispetto al termine semestrale, aumentato dei trentuno giorni di sospensione feriale estiva.

Quanto alla notifica, la Corte rileva che essa è avvenuta regolarmente a mezzo PEC. La notificazione telematica è disciplinata dalla legge n. 53/1994, dall’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 e dal d.P.R. n. 68/2005. La legge n. 53/1994, richiamando l’art. 19-bis, prevede soltanto che l’atto sia in formato PDF, anche per la notifica dinanzi alla Corte di Cassazione. L’eccezione della controricorrente, fondata sulla pretesa esclusione della notifica a mezzo PEC nel processo tributario, è infondata in ragione della ordinaria natura civile del giudizio di legittimità.

Nel merito, il motivo di ricorso principale è inammissibile. Trova applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, conv. nella legge n. 143/2012, che per l’ipotesi di doppia conforme preclude la deducibilità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. La norma è applicabile poiché l’atto di appello è stato depositato il 19 agosto 2015, ben oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

La Corte verifica quindi che non risulta agli atti che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano tra loro diverse, richiamando sul punto Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 7724/2022. Le argomentazioni utilizzate sono esattamente sovrapponibili: la C.t.p. aveva rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente; la C.t.r. ha confermato che l’Ufficio aveva correttamente adempiuto al proprio onere, mentre il contribuente ha fornito solo un inizio di prova non adeguato. Le due decisioni si fondano dunque sulla medesima ratio e sul medesimo materiale probatorio, con la conseguenza che si è in presenza di doppia conforme.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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